Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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La società unipersonale in Argentina: un confronto con l'Italia (di Riccardo Russo)


L'articolo esamina uno tra i principali profili di novità del diritto societario argentino: all'esito di un fitto dibattito dottrinale e giurisprudenziale, il legislatore sudamericano ha introdotto nell'ordinamento la società azionaria unipersonale. Nei primi scritti in argomento, sono state evidenziate alcune criticità: il recepimento dell'istituto è stato ritenuto limitato, a causa delle non poche restrizioni che lo hanno accompagnato. L'esame dell'innovazione legislativa ha rappresentato l'occasione per un confronto comparatistico: in particolare, si è guardato all'esperienza dei Paesi aderenti al Mercosur e agli Stati membri dell'Unione europea, ponendo particolare attenzione, tra questi ultimi, al caso italiano.

This paper explores one of the main profiles of Argentine new corporate law: as a result of an intense debate in doctrine and jurisprudence, the South American legislator introduced the single-member companies. First writings on the subject highlighted some critical issues: the implementation of the institute was considered limited, because of quite a few restrictions that have accompanied it. The exam of legislative innovation is an opportunity for a comparative comparison: in particular, this paper looks at the experience of the Countries of Mercosur and the EU Member States, paying particular attention to the Italian case.

Sommario/Summary:

1. L’unificazione del diritto civile e commerciale in Argentina: una premessa. - 2. La dottrina e la giurisprudenza argentina di fronte alla società unipersonale. Tesi a confronto. - 3. La nuova cornice normativa. - 4. Un primo bilancio della riforma: verso un intervento correttivo? - 5. La disciplina italiana tra spinta comunitaria e riforma del diritto societario. - 6. Uno sguardo più ampio: la società unipersonale nel contesto del MERCOSUR e della UE. Cenni. - 7. Conclusioni. - NOTE


1. L’unificazione del diritto civile e commerciale in Argentina: una premessa.

In Argentina l'unificazione del Codice civile e di quello di commercio si deve alla recente Ley26994, del 1° ottobre 2014[1]. Tuttavia, sollecitazioni in tal senso si rintracciavano già da tempo nella dottrina[2], oltreché in una lunga serie di progetti dalle alterne fortune[3]; a livello comparato, il legislatore argentino si è posto sulla falsariga di altre esperienze giuridiche, assunte come quella italiana a modello[4].             Hanno preceduto l'accorpamento dei Codici i lavori preparatori della Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, trasfusi in massima parte nel nuovo testo di legge. La Commissione si è mossa con la consapevolezza dell'avvenuta erosione, ad opera della legislazione speciale, del primato codicistico; da qui, la presa di posizione sfavorevole a modifiche su apparati normativi estranei al Codice e, perciò, sostanzialmente autosufficienti[5].                  Con una vistosa eccezione, però.             I compilatori delProyecto hanno invitato il legislatore a cogliere nella riforma l'opportunità per un intervento mirato sullaLey 19950, del 3 aprile 1972, ora ribattezzataLey General de Sociedades, anzichéLey de Sociedades Comerciales: si è così dato ingresso alla società azionaria unipersonale, seppure circoscrivendone come si vedrà l'applicazione.


2. La dottrina e la giurisprudenza argentina di fronte alla società unipersonale. Tesi a confronto.

Il legislatore storico argentino non dubitava che la pluripersonalità dei soci fosse elemento essenziale del contratto di società:l'art. 1 Ley19950 richiedeva espressamente che alla costituzione della società partecipassero almeno due soggetti, residuando una deroga isolata per le società pubbliche (Sociedades del Estado)[6]. L'unipersonalità sopravvenuta aveva carattere esclusivamente interinale: nello spazio massimo di tre mesi la compagine societaria avrebbe dovuto reintegrarsi, pena lo scioglimento della società e la perdita della responsabilità limitata in capo al socio unico, seppure con riferimento alle obbligazioni sorte durante il periodo in cui questi avesse concentrato tutte le partecipazioni (art. 94 Ley 19950). Nelle società di capitali, la pluripersonalità di comodo, data dalla titolarità da parte di soci prestanomi di percentuali prossime allo zero, era censurata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, perché considerata un espediente per conseguire surrettiziamente la responsabilità limitata[7].             La tesi a sostegno dell'introduzione della società unipersonale degradava la pluripersonalità a semplice opzione di politica legislativa, negandole il valore assoluto di "condizione imprescindibile" della limitazione di responsabilità[8]; per giustificare tale impostazione, si enfatizzava l'attitudine dell'unipersonalità ad incrociare istanze provenienti dai piccoli imprenditori, restii a costituire società personali per via della prospettiva dalla responsabilità illimitata, e dei gruppi, intenzionati ad articolarsi internamente in più società controllate per intero dalla holding[9].             All'alternativa tra società pluripersonale o unipersonale, altri preferivano la figura dell'impresa individuale a responsabilità limitata, che avrebbe avuto il duplice pregio di consentire la limitazione della responsabilità in capo all'imprenditore, senza assoggettarlo alla disciplina societaria, non sempre adatta per il suo grado di complessità al fenomeno della piccola, o piccolissima, impresa[10].


3. La nuova cornice normativa.

L'attuale art. 1, comma primo,Ley19950, è il manifesto della mutata concezione del legislatore: "si avrà una società", recita la norma, "se una o più persone in forma organizzata secondo uno dei tipi previsti da questa legge si obbligano a effettuare conferimenti da destinare alla produzione o allo scambio di beni o servizi, partecipando ai benefici e sopportando le perdite". Il secondo e il terzo comma pongono però due limiti:i) la società unipersonale deve adottare esclusivamente la forma della società azionaria (sociedad anónima) - e perciò costituirsi esclusivamente "por instrumento publico y por acto único o per suscripción pública" (art. 165Ley19950);ii) socio unico non può essere a sua volta una società unipersonale.             Quanto all'unipersonalità sopravvenuta, essa non è più causa di scioglimento della società, ma innesca una modificazione strutturale di diritto: la società anonima, la società in accomandita, semplice o per azioni, e la sociedad de capital e industria[11] si trasformeranno in tal caso in società anonime unipersonali, sempreché il numero dei soci non sia reintegrato entro tre mesi (art. 94bisLey 19950).             Gli organi di gestione e controllo della società unipersonale sono necessariamente collegiali: il legislatore ha stabilito infatti che gli amministratori (art. 255, comma secondo, Ley 19950) e i sindaci (art. 284, comma secondo, Ley 19950) devono essere almeno tre. Altre disposizioni sono state dettate a tutela dei terzi e della collettività in generale: la denominazione della società deve riportare l'indicazione "sociedad anónima unipersonal" o l'acronimo "S.A.U." (art. 164 Ley 19950); il capitale sociale è versato interamente al momento della costituzione (artt. 11, n. 4; 186, n. 3; 187 Ley 19950); la società unipersonale è soggetta alla vigilanza pubblica (art. 299, n. 7, Ley 19950)[12].


4. Un primo bilancio della riforma: verso un intervento correttivo?

Senza voler negare che l'introduzione della società unipersonale sia "una delle riforme più importanti" tra quelle approvate insieme al Codice unitario[13], ricorre già nei primissimi scritti della dottrina la messa in luce di alcune criticità. Nel complesso, il recepimento dell'istituto è stato definito "molto limitato"[14], per via delle restrizioniex art. 1, commi secondo e terzo,Ley 19950.             La scelta di attribuire alla società unipersonale la forma dell'anonima rende più gravoso ai terzi conoscere il mutamento della persona del socio: la regola secondo cui il trasferimento della partecipazione è loro opponibile soltanto se iscritto nel Registro Público de Comerciosi applica in via esclusiva alle sociedades de responsabilitad limitada(art. 152 Ley19950), per le quali continua ad essere richiesta però la pluripersonalità[15]. Inoltre, la costituzione della società anonima, dovendo avvenire come anticipato per atto pubblico, si rivela un costo per l'imprenditore[16]             La legge vieta alla società unipersonale di costituire una società dello stesso tipo; dal punto di vista strettamente letterale, non si rinviene tuttavia un divieto parallelo di concentrare, in un momento posteriore alla costituzione, tutte le partecipazioni e vi è divergenza sul significato della lacuna. Secondo alcuni, il divieto investe la sola fase della costituzione, potendosi ammettere che socio unico diventi nel tempo un'altra società unipersonale[17]; altri invece offrono un'interpretazione più coerente sul piano sistematico, proponendo un'accezione lata del divieto e richiedendo pertanto che il socio unico sia, in ogni fase, una persona fisica o una persona giuridica pluripersonale[18].             La dottrina ha esaminato altresì il profilo dell'unipersonalità sopravvenuta: la sua espunzione dall'elenco delle cause di scioglimento della società è stata senz'altro una scelta inevitabile, dal momento che è consentita la costituzione per atto unilaterale della società azionaria, ed è simbolo del favordel legislatore per la continuità aziendale[19]. La reductio ad unum dei soci, che si protragga oltre tre mesi, è [...]


5. La disciplina italiana tra spinta comunitaria e riforma del diritto societario.

L'ordinamento italiano, a differenza di quello argentino, consente la costituzione per atto unilaterale sia della s.p.a. sia della s.r.l.;  la disciplina attuale è però il portato di un iter normativo complesso: il codice civile del 1942, con una soluzione di "compromesso"[23], da un lato, situava nel difetto di pluralità di soci fondatori un'ipotesi di nullità della s.p.a. (art. 2332, n. 8, c.c. p.v.); dall'altro, prevedeva, per il solo caso di insolvenza della società e limitatamente al periodo in cui le azioni fossero state concentrate in un solo socio, che questi decadesse dal beneficio della responsabilità limitata (art. 2362 c.c. p.v.). Regole analoghe seguiva peraltro la s.r.l. (artt. 2475, comma secondo, 2497, comma secondo, c.c. p.v.)[24].             L'opzione del legislatore risultava in linea con la Relazione al codice civile (n. 943), restia a consentire la "limitazione della responsabilità nell'esercizio individuale dell'impresa"[25].             Come nel diritto argentino, anche nel sistema italiano la prima eccezione alla regola della pluripersonalità si rinveniva nella legislazione settoriale: in particolare, in quella in tema di ristrutturazione degli enti pubblici creditizi[26] e riorganizzazione delle società o dei gruppi partecipati dallo Stato o da enti pubblici[27]. Fuori di queste specifiche ipotesi, il legislatore ha scartato per più decenni l'ipotesi della società unipersonale: il suo successivo riconoscimento non è avvenuto in modo spontaneo, ma forzatamente e a seguito dell'emanazione a livello comunitario della Dodicesima direttiva[28], il cui fine principale era di rendere omogenee le legislazioni continentali in materia[29]. Liechtestein (dal 1926)[30], Danimarca (1973)[31], Germania (1980)[32], Francia (1985)[33], Olanda (1986)[34], Portogallo (1986)[35] e Belgio (1987)[36] già consentivano infatti la società unipersonale. Tra gli altri scopi perseguiti del legislatore comunitario, quello di arginare il fenomeno della c.d. "società di comodo" e permettere agli imprenditori individuali degli Stati membri di disporre di uno strumento idoneo a limitare la propria responsabilità al patrimonio conferito nell'attività d'impresa[37]. A tali motivazioni, la dottrina ne aggiungeva a suo [...]


6. Uno sguardo più ampio: la società unipersonale nel contesto del MERCOSUR e della UE. Cenni.

Esaminata la disciplina in vigore nei due Paesi, merita concentrarsi sul ruolo della società unipersonale nelle strutture sovranazionali a cui essi aderiscono: ovvero, ilMercado Común del Sur(MERCOSUR) per l'Argentina e l'Unione europea per l'Italia. In entrambi i mercati è diffusa la tendenza a limitare la responsabilità dell'imprenditore individuale. Il Paraguay[60], il Cile[61] e il Brasile[62] hanno introdotto, rispettivamente nel 1983, nel 2003 e nel 2011, l'Empresa Individual de Responsabilitad Limitada; la legislazione colombiana, invece, contempla dal 2008 la sociedad por acciones simplificada (SAS), che può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche, che rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente a quanto conferito[63].             Quanto al versante europeo, la proposta di direttiva della Commissione del 9 aprile 2014 e il successivo testo di compromesso approvato dal Consiglio il 28 maggio 2015, in vista della presentazione al Parlamento, sono segni di un rinnovato interesse per la materia[64]. La Commissione ha rilevato innanzitutto che "costituire società a responsabilità limitata con un unico socio come società controllate in altri Stati membri comporta dei costi dovuti all'eterogeneità dei requisiti giuridici e amministrativi che devono essere rispettati negli Stati membri interessati" (considerando n. 3); di conseguenza, la riduzione dei costi agevolerebbe le attività transfrontaliere e fungerebbe da incentivo alla costituzione di società con un unico socio come società controllate in altri Stati membri (considerando n. 7); si è suggerito altresì di approntare un "quadro giuridico armonizzato che disciplini la costituzione di società unipersonali" nonché un modello uniforme per l'atto costitutivo (considerando n. 8).             La proposta di direttiva prevede quindi l'adozione dellasocietas unius personae(SUP), la cui disciplina è riassumibile, con uno sforzo di semplificazione, nei seguenti punti:            i) la SUP ha piena personalità giuridica ed il socio unico risponde limitatamente al capitale sottoscritto (art. 7);            ii) la procedura [...]


7. Conclusioni.

A livello comparato, la società unipersonale è avanzata come un fiume carsico, scorrendo sotterranea ed affacciandosi in luoghi e momenti tra loro anche distanti. Le resistenze che la sua affermazione ha incontrato sembrano poggiare su considerazioni di ordine sistematico e, prima ancora, storico; la ragione per cui essa è stata a più riprese proposta muove da esigenze pratiche.             Il riconoscimento dell'unipersonalità richiede di dismettere abiti mentali a lungo indossati dai legislatori: alcuni vi hanno impiegato minor tempo; altri maggiore; altri legislatori ancora non sembrano averne intenzione. La stessa dizione "società unipersonale" accosta situazioni che si credevano (e in alcuni ordinamenti sono tuttora) inconciliabili; a ciò si può aggiungere che l'unipersonalità, una volta innestata nelle società di capitali, schiude all'imprenditore individuale la porta, altrimenti serrata, della responsabilità limitata.             Per più secoli, del resto, non si è contestato che la limitazione della responsabilità fosse connaturale al solo fenomeno imprenditoriale collettivo: due esempi contribuiscono probabilmente a giustificare la ritrosia del legislatore a concedere forme di responsabilità limitata al socio unico. Innanzitutto, torna alla mente la riuscita immagine del "patto"[65] sottoscritto, da una parte, dall'autorità statale e, dall'altra, dalla classe mercantile, riunita nelle prime compagnie commerciali. L'organizzazione di spedizioni mercantili implicava, come un Giano bifronte, la doppia prospettiva di perdite o guadagni, entrambi di notevole entità: i gruppi imprenditoriali, consapevoli che il potere politico traeva redditi e prestigio dal successo delle iniziative d'oltremare, accettavano di sostenerne i costi ma non prima di aver ottenuto, come privilegio concesso ad hoc, l'esenzione dalla responsabilità illimitata[66]. Con un ulteriore passo indietro, si può ricordare come già il diritto medievale, nel caso dell'accomandita, ammettesse una primigenia limitazione della responsabilità per il socio accomandante[67]. Come si può ben comprendere, le due situazioni caratterizzate dalla responsabilità limitata si inserivano pur sempre nella più ampia cornice [...]


NOTE