Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

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Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit (di Giorgio Marasà *)


Il punto di partenza dell’articolo è l’osservazione che l’obiettivo politico della legge italiana sulle società benefit – come dichiarato dalla stessa – è quello di promuovere e incentivare la creazione e lo sviluppo di dette società. Alla luce di questo, l’Autore sostiene che abbia poco senso tentare di fornire una chiara distinzione tra la società benefit e la società lucrativa e che le due dovrebbero piuttosto essere viste come due punti su una linea continua in cui la forma societaria e gli scopi non profit sono tutt’altro che incompatibili.
For-profit and Common Benefit Purpose in the [Italian] Benefit Companies

The starting point of the paper is that the policy objective of the Italian benefit corporation law – as declared by the same – is to foster and incentivise the creation and development of benefit corporations. In this context, the Author argues that it makes little sense to force a clear distinction between the benefit corporation and the general for-profit corporation and that the two should rather be seen as two points on a continuous line where the corporate form and non profit objectives are all but incompatible.

KEYWORDS: benefit company – common benefit objective – reward system 

Sommario/Summary:

1. Società benefit e legislazione “premiale” in materia di impresa - 2. Primi rilievi sugli scopi di beneficio comune e sulla disciplina delle società benefit - 3. Società ordinarie (non benefit) e scopi di beneficio comune. - 4. Società benefit e scopi di beneficio comune - 5. Conclusioni sulla distinzione tra società benefit e società ordinarie - NOTE


1. Società benefit e legislazione “premiale” in materia di impresa

L'accertamento del ruolo dello scopo di beneficio comune e della sua relazione con lo scopo di lucro richiede una sia pur sommaria premessa in ordine alle finalità dell'introduzione della disciplina delle società benefit (art.1, l. 208/2015, commi 376-384).    Come testualmente segnala l'incipit del comma 376, il legislatore si prefigge l'obiettivo di promuovere la costituzione delle società benefit e di favorirne la diffusione. Dunque, anche la disciplina di tali società si inserisce nell'ambito della legislazione premiale e, in particolare, di sostegno alle imprese. Si tratta, come è noto, di un filone assai ricco, che nel campo delle società e, più in generale delle forme organizzative d'impresa, vanta numerosi esempi. Limitandoci all'ultimo quindicennio, si possono ricordare, tra i casi più noti: le cooperative a mutualità prevalente (cfr. artt. 2512-2514, c.c.), le imprese sociali (d.lgs. 155/2006 e, ora, d.lgs. 112/2017), i contratti di rete (art. 3, commi 4-ter e ss., d.l.572009, conv. in l. 33/2009 e successive modificazioni), le società start up innovative (d.l.179/2012, conv. in l. 221/2012 e successive modificazioni), le società piccole e medie imprese innovative (art. 4, d.l. 3/2015, conv. in l. 33/2015 e successive modificazioni) e, da ultimo, gli enti del terzo settore (d.lgs. 117/2017).         In tutti questi casi il legislatore manifesta il favor verso una determinata forma organizzativa d'impresa attraverso la previsione di deroghe e varianti rispetto a regole generali che possono riguardare la normativa privatistica, quella pubblicistica o entrambe.     Sul versante privatistico si introducono disposizioni di carattere eccezionale vuoi perché si configurano fattispecie contrattuali difformi, per uno o altro aspetto, da quelle generali, vuoi perché, sul piano della disciplina, tali fattispecie vengono regolate con disposizioni che derogano a quelle generali. In sostanza, il carattere eccezionale in cui si esprime il favor può riguardare la forma organizzativa sotto il profilo della fattispecie, sotto il profilo della disciplina o sotto entrambi i profili.    Sul versante pubblicistico l'intento agevolativo si traduce in vantaggi che possono riguardare, a seconda dei casi, il trattamento fiscale, la riduzione degli oneri amministrativi, l'accesso al credito a condizioni [...]


2. Primi rilievi sugli scopi di beneficio comune e sulla disciplina delle società benefit

Infatti, anche nella società benefit sembra, in prima approssimazione, prefigurarsi una deroga alla fattispecie di società lucrativa, tratteggiata dal diritto comune all'art. 2247, inquanto la prima è caratterizzata da una duplicità di scopi, quello di lucro e quello di beneficio comune (art. 1, comma 376, l. 208/2015) ; tuttavia, il legislatore non sembra instaurare alcuna graduazione tra di essi, cioè non identifica uno dei due scopi come principale e prevalente sull'altro; ciò diversamente da quanto si ricava, invece, dalla disciplina in materia di imprese sociali e di cooperative in cui, almeno nella prospettazione del legislatore, lo scopo di lucro (soggettivo) non costituisce l'obiettivo principale dei soci, dovendo questo restare il perseguimento, rispettivamente, delle <finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale > (art. 2, d.lgs. 112/2017) e dello scopo mutualistico (art. 2511, c.c.).[2]    Il perimetro dello scopo di beneficio comune è tracciato dal collegamento di tre disposizioni, nell'ordine: il comma 378, lett. a; il comma 376 e il comma 378, lett. b. La prima individua lo scopo di beneficio comune nel perseguimento <di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie di cui al comma 376 > ; le categorie oggetto di tale richiamo sono < persone, comunità territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni e altri portatori di interesse > ; questi ultimi sono definiti dal comma 378, lett. b, come il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società benefit < quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile >. Si tratta, quindi, di confini assai ampi e con un elevato tasso di elasticità, per non dire di vaghezza. All'interno di tali confini le specifiche finalità di beneficio comune perseguite dalla società devono essere precisate da una previsione statutaria, che può essere introdotta sia con l'originario atto costitutivo sia con una sua modifica successiva (cfr. commi 377 e 379).    Quanto alla disciplina che consegue alla qualificazione di una società come società benefit, va sottolineato che gli intenti promozionali del legislatore non si traducono in [...]


3. Società ordinarie (non benefit) e scopi di beneficio comune.

Per quanto riguarda i connotati della fattispecie società benefit indicati dal legislatore nel comma 376 occorre verificare la fondatezza o meno dell'ipotesi che essi siano, in ogni caso, diversi da quelli caratterizzanti, sul piano causale, le ordinarie società lucrative ex art. 2247, dal momento che, come già osservato, il legislatore non instaura alcun rapporto di gerarchia tra scopo di beneficio comune e scopo di lucro.    Per risolvere tale problema occorre affrontarne preliminarmente un altro, cioè se un'ordinaria società lucrativa ex art. 2247, così come un'ordinaria società cooperativa ex art. 2511 - dato che anche a quest'ultima è consentito (ex comma 377) accedere alla qualifica di società benefit - possano perseguire anche scopi di beneficio comune quali ora definiti dalla legge.    Prima dell'introduzione della disciplina delle società benefit la risposta positiva era largamente accreditata ritenendosi che scopi ora riconducibili nell'ambito della nozione di beneficio comune potessero essere perseguiti vuoi tramite una conduzione dell'attività imprenditoriale socialmente responsabile da parte degli amministratori [5]   vuoi tramite destinazione a tali scopi di una parte degli utili distribuibili da parte dei soci.[6] Tutto ciò era giudicato compatibile con il perseguimento dei fini lucrativi o mutualistici dei soci, purché le scelte gestorie  e/o le erogazioni a fini di beneficio comune non fossero di natura e/o di entità tale da compromettere la realizzazione di fini economici costituenti la causa del contratto. In altri termini, quest'ultima veniva intesa nel senso che lo scopo economico dei soci dovesse configurarsi - almeno stando alla disciplina del codice civile - come scopo principale ma non esclusivo di ogni altro.    In conclusione anche ad una società ordinaria era consentito, entro i limiti derivanti dal rispetto della funzione societaria, realizzare finalità di beneficio comune e ciò non solo di fatto ma anche attraverso apposite previsioni statutarie. [7] Peraltro, questa seconda eventualità solleva, ora, il problema, su cui torneremo in chiusura, della possibilità o meno di distinguere tra una società ordinaria che persegua anche scopi di beneficio comune e una società benefit.    Non mi pare, comunque, [...]


4. Società benefit e scopi di beneficio comune

Appurato che la realizzazione di scopi di beneficio comune può legittimamente trovare posto anche nelle società ordinarie si può tornare ad affrontare il problema di accertare se e in che senso la società benefit diverga funzionalmente dalle società ordinarie. Nella prima lo scopo di beneficio comune ha una rilevanza diversa? Più precisamente, l'interrogativo è se lo scopo di beneficio comune debba o possa avere uno spazio funzionale maggiore di quello che gli è concesso - se si condividono le conclusioni dianzi raggiunte - nelle società ordinarie :  la mia risposta è che possa averlo ma non che debba averlo. Infatti, una serie di considerazioni mi portano ad escludere che nelle società benefit lo scopo di beneficio comune debba necessariamente rivestire un ruolo più importante di quello che può essergli attribuito nelle società ordinarie.    Innanzitutto - come si è già sottolineato (supra § 2) - la formulazione letterale del comma 376 non consente di desumere alcuna gerarchia tra scopi economici dei soci e scopi di beneficio comune né vi sono altre disposizioni della legge da cui si possa ricavare che gli scopi di beneficio comune debbano raggiungere una certa soglia di rilevanza minima rispetto allo scopo economico dei soci. Di più : la legge è silente non solo sul "peso" degli scopi di beneficio comune rispetto agli scopi economici ma anche sulle modalità di realizzazione dei primi, tema, quest'ultimo, sul quale ci si soffermerà tra poco.    Quanto alla disciplina statutaria, il legislatore si limita ad imporre l'indicazione delle finalità specifiche di beneficio comune che la società intende realizzare (comma 379), enucleandole all'interno di un vasto panorama di legge (supra § 2). Ovviamente lo statuto potrà dettare regole volte a definire il punto di equilibrio tra scopi economici e scopi di beneficio comune e in tal caso gli amministratori, nella fase gestoria, dovranno attenersi a tali prescrizioni nel bilanciare i diversi interessi coinvolti. È in questo senso che, a mio parere, deve essere intesa la disposizione del comma 380, prima parte (<la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel [...]


5. Conclusioni sulla distinzione tra società benefit e società ordinarie

Le considerazioni appena svolte sembrano confermare l'ipotesi che nelle società benefit il perseguimento dello scopo di beneficio comune non deve necessariamente assumere un rilievo funzionale più intenso di quello che potrebbe riscontrarsi in una società ordinaria.    In conclusione, alla luce della disciplina legale le società benefit si rivelano un "contenitore" funzionalmente assai elastico, per non dire assai vago, nel quale sono sussumibili una vasta gamma di possibili fattispecie concrete. Ai due estremi opposti si collocano, da un lato le società benefit in cui il perseguimento dello scopo di beneficio comune assurge a scopo principale, dall'altro, quelle in cui tale scopo è del tutto marginale e viene statutariamente previsto solo per poter accedere a quei benefici in termini di "immagine" di cui si è prima detto. Solo nel primo caso la fattispecie della società benefit si configura come funzionalmente diversa da una società ordinaria, lucrativa o cooperativa; ma si tratta di un'eventualità che, almeno allo stato, pare marginale se non del tutto teorica, [12] dal momento che la prassi statutaria non ne segnala alcun esempio mentre l'impressione è che la maggior parte delle società benefit sin qui costituite si collochino piuttosto all'altro estremo. [13]    Tuttavia, la constatazione che nelle società benefit non necessariamente lo scopo di beneficio comune ha un ruolo preminente e diverso da quello che potrebbe legittimamente assumere in una società non benefit rischia di far sfumare la linea di demarcazione tra le due figure; ciò se si condividono le due precedenti considerazioni, cioè che : a) anche le società (non benefit) possono programmare statutariamente il perseguimento di finalità di beneficio comune (supra sub § 3), realizzando così quel presupposto che, per l'assunzione della qualifica di società benefit, è necessario (ex comma 379, prima parte) ; b) le società (benefit) sono autorizzate ma non obbligate dalla legge ad aggiungere alla denominazione sociale la relativa dizione (ex comma 379, ultima parte).    Da qui il dubbio se nell'eventualità che una società programmi statutariamente il perseguimento di scopi di beneficio comune senza, però, inserire la dizione benefit nella denominazione sociale, debba [...]


NOTE