Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
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Pubblicità legale delle imprese e semplificazioni (di Carlo Ibba)


Alcune norme recenti individuano strumenti pubblicitari aggiuntivi o alternativi rispetto al registro delle imprese; altre riducono i controlli preventivi per accelerare il procedimento di iscrizione. Lo scritto analizza le une e le altre, evidenziandone i (pochi) pregi e i (molti) inconvenienti.

Some recent reforms of the Register of Enterprises' legislation have vested the Registrar of Enterprises with adjunct or alternative powers. Some other reforms are meant to simplify the procedure of registration. The article analyses both kind of reforms, underlining the (few) virtues and the (many) flaws of legislative intervention.

Sommario/Summary:

1. Premessa. Il registro delle imprese come strumento di informazione del mercato, ma non solo. - 2. Registro delle imprese e altri strumenti di informazione. - 3. Registro delle imprese, “velocità di iscrizione” e controlli preventivi. - 4. Tempi dell’iscrizione e controlli sull’iscrivibilità prima e dopo l’art. 20, co. 7-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 91. - 5. segue: la soppressione del controllo preventivo dell’ufficio del registro delle imprese; alcune controindicazioni. - 6. segue: altre controindicazioni. - 7. Un tentativo meritorio ma vano. - 8. Conclusione. - NOTE


1. Premessa. Il registro delle imprese come strumento di informazione del mercato, ma non solo.

Più che di prospettive, nel rapporto fra diritto commerciale e informazione, parlerò di problemi. Più precisamente, dei problemi posti da due interventi normativi che negli ultimi anni hanno riguardato il registro delle imprese, ossia lo strumento, diciamo così, ufficiale di informazione del mercato, quanto meno per ciò che riguarda tutte le imprese diverse dalle società quotate. Entrambi gli interventi si presentano sotto la "bandiera" della semplificazione, che però è ambigua [1] e talvolta - come vedremo - traditrice perchè, quando gli interessi in gioco sono molteplici, semplificare qualcosa a qualcuno significa spesso andare contro gli interessi di qualcun altro, sicchè solo una preventiva valutazione comparativa degli interessi da proteggere e di quelli sacrificabili potrebbe consentire di apprezzare l'opportunità o meno della semplificazione; considerazione, questa, che parrebbe elementare ma della quale il nostro legislatore non sembra curarsi troppo. Ma andiamo con ordine. Che il registro delle imprese sia, prima di tutto, uno strumento di informazione del mercato è fuori discussione, e lo dimostra il fatto che richiedere gli adempimenti pubblicitari, là dove previsti, è quasi sempre un obbligo [2], oltre che un onere da assolvere per fruire di determinati effetti, com'è dimostrato dalla previsione di sanzioni per il suo inadempimento [3]. Il sistema di pubblicità legale delle imprese, però, non è solo questo. Accanto alla funzione informativa - quella della così detta "pubblicità-notizia" - svolge infatti ulteriori funzioni, in quanto, come sappiamo (ma il legislatore talvolta pare ignorare), ai vari adempimenti pubblicitari possono essere ricollegati specifici effetti che hanno rilievo sul piano privatistico: effetti dichiarativi, prima di tutto, secondo la regola generale sancita all'art. 2193 c.c., ma anche - là dove previsti - effetti costitutivi, sananti, risolutivi di conflitti fra più acquirenti di uno stesso bene. A questa pluralità di funzioni del sistema di pubblicità si collega il primo (ma, tutto sommato, anche il secondo) dei due problemi ai quali alludevo sopra: quello del rapporto fra registro delle imprese ed altri possibili strumenti pubblicitari.


2. Registro delle imprese e altri strumenti di informazione.

Negli ultimi anni è stata sottolineata da più parti, di solito con grande favore, la tendenza a una semplificazione delle modalità dell'informazione societaria, con il progressivo affiancamento al sistema di informazione pubblicistico (basato sul registro delle imprese, con qualche residuo utilizzo dellaGazzetta ufficiale) di strumenti informativi gestiti dalle società interessate e accessibili a tutti facilmente e gratuitamente (in particolare, il sito web) [4]. Ecco, io vorrei frenare un po' l'entusiasmo perché non sempre, a mio avviso, il fenomeno è da vedere positivamente. Occorre infatti distinguere a seconda che le finalità perseguite siano meramente informative oppure no. Nel primo caso certamente l'eventuale pluralità di fonti di cognizione delle informazioni non presenta controindicazioni per i terzi, i quali anzi sono agevolati se possono reperire le informazioni stesse, oltre che attraverso il registro delle imprese, tramite quotidiani o siti internet o altri mezzi [5]. L'eventualepluralità di fonti d'informazione, dunque, è senz'altro positiva. Non altrettanto positivo peraltro è il fatto che, come talvolta accade (e lo vedremo fra poco), determinate forme di pubblicità siano resefra loro alternative, lasciandosi la facoltà di scelta fra l'una e l'altra a chi è tenuto a fornire le informazioni, perché questo costringe i destinatari delle informazioni stesse ad "andare alla ricerca" dello strumento informativo di volta in volta utilizzato dall'imprenditore fra quelli a sua disposizione, con aggravio di oneri e possibilità di disguidi. Tutt'altro discorso va fatto, poi, in relazione alle ipotesi in cui l'adempimento pubblicitario non serve solo, genericamente, a diffondere informazioni ma anche a produrre effetti ulteriori (di tipo dichiarativo, costitutivo, ecc.), perché in questi casi ovvie ragioni di tutela dei terzi - ossia di coloro nei confronti dei quali quegli effetti si esplicheranno - esigono che sia rispettato il principio dellaunicità dello strumento pubblicitario [6]: solo così, infatti, chi lo consulta è certo di non dover subire gli effetti di atti che non siano stati pubblicizzati tramite quello strumento e la cui diffusione abbia seguito altre strade. Insomma, la diligenza che è corretto richiedere ai terzi consiste nel consultareuno strumento pubblicitario e non una [...]


3. Registro delle imprese, “velocità di iscrizione” e controlli preventivi.

Il secondo problema di cui intendo occuparmi consiste per così dire, dall'angolo visuale della nostra Tavola rotonda, in un possibile conflitto fra rapidità e attendibilità dell'informazione. Ne ho avuto la prima percezione alla fine dello scorso mese di luglio, quando ho ricevuto dal professor Portale una telefonata, seguita da un fax, assai allarmata a causa di un emendamento al così detto decreto competitività con il quale si voleva introdurre una norma a suo dire tecnicamente e sostanzialmente "ignobile" in materia di pubblicità, contro la cui approvazione sperava io potessi fare qualcosa. Quanto le sue speranze fossero mal riposte è attestato dal fatto che una decina di giorni dopo l'emendamento "incriminato" era puntualmente diventato norma di legge. Si tratta del co. 7-bisdell'art. 20 (la cui rubrica recita: "Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili") d.l. 24 giugno 2014, n. 91, inserito in sede di conversione dalla l. 11 agosto 2014, n. 116. Questo il suo enunciato: "Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, […] il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni". Quanto meno a prima lettura la norma prescrive che, nel suo campo di applicazione, alla presentazione della domanda faccia immediatamente seguito l'iscrizione, senza frapporre fra l'una e l'altra alcuna forma di controllo (ulteriore rispetto a quello operato dal pubblico ufficiale); dopo di che, se successivamente emerge la mancanza delle condizioni di iscrivibilità, si attiverà il procedimento finalizzato alla cancellazione d'ufficio. Insomma: prima s'iscrive, poi (si controlla e) eventualmente si cancella.


4. Tempi dell’iscrizione e controlli sull’iscrivibilità prima e dopo l’art. 20, co. 7-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 91.

La prima cosa che viene spontanea è chiedersi se davvero di una norma del genere si sentisse il bisogno. E non è difficile rispondere negativamente, se si tiene presente che, per regola generale, l'iscrizione deve avvenire senza indugio e comunque entro cinque giorni dalla data di protocollazione della domanda [13], e che questo termine [14]  è normalmente rispettato [15]. Ma in che cosa consiste, più precisamente, la novità introdotta per velocizzare le iscrizioni, o meglio certe iscrizioni? Qual è, insomma, il controllo preventivo che deve essere omesso per assicurare l'immediatezza dell'iscrizione? Al riguardo occorre ricordare che, per regola previgente, nel caso di iscrizione degli atti costitutivi o di modifiche statutarie l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione era già demandato al notaio o comunque al pubblico ufficiale autenticante o rogante che presentasse la domanda di iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese doveva verificare soltanto la regolarità formale della documentazione(cfr. in materia di società di capitali gli artt. 2331 e 2436 c.c., cui rinviano per le s.r.l. gli artt. 2463 e 2480 c.c.; e, con valenza più generale, l'art. 31, co. 2-ter, l. 24 novembre 2000, n. 340, dal quale si desume che le condizioni sostanziali di iscrivibilità sono state già verificate, appunto, dal pubblico ufficiale che non solo ha autenticato o ricevuto l'atto ma altresì ne chiede l'iscrizione) [16]. In relazione a queste ipotesi, quindi, il significato precettivo della nuova norma parrebbe quello di togliere all'ufficio il potere-dovere di effettuare il controllo sulla regolarità formale della documentazione - l'unico ad esso demandato -, fermo restando, in capo al notaio o all'altro pubblico ufficiale che chiede l'iscrizione, il controllo sulle condizioni sostanziali di iscrivibilità. La norma, tuttavia, è applicabile anche là dove l'iscrizione sia richiesta non dal pubblico ufficiale autenticante o rogante ma da un soggetto diverso: ciò vale senz'altro per le iscrizioni o le modifiche dell'atto costitutivo di società di persone (cfr. gli artt. 2296 e 2300 c.c., ove la legittimazione a richiedere l'iscrizione è riconosciuta anche agli amministratori e, nel primo caso, ai soci). In questi casi l'effetto dell'innovazione rischia di essere ancora più dirompente [...]


5. segue: la soppressione del controllo preventivo dell’ufficio del registro delle imprese; alcune controindicazioni.

Ho prima fatto riferimento alla distinzione fra controlli (sull'iscrivibilità) di tipo sostanziale e controlli di tipo formale, pur se in realtà non sempre è agevole tracciare la linea di demarcazione fra gli uni e gli altri. Nella prassi, come veniva inteso (ed esercitato) il controllo sulla regolarità formale della documentazione affidato agli uffici del registro delle imprese e dal quale questi dovrebbero ora astenersi per effetto dell'art. 20, co. 7-bis, d. l. 91/2014? Sicuramente con una certa larghezza, dal momento che si procedeva a verificare, a quanto mi risulta, non solo l'autenticità della sottoscrizione della domanda, la regolarità della compilazione del modello di domanda e la regolarità formale dei documenti di cui è prescritta la presentazione [21] ma, altresì, la conformità fra contenuto della domanda e contenuto dell'atto, la competenza territoriale dell'ufficio e la legittimazione del richiedente, nonché a effettuare un riscontro generale della regolarità della documentazione [22]. Tutti accertamenti di non poca importanza, incluso quello sulla compilazione e il contenuto del modulo di domanda, apparentemente di poco conto. Come forse non è notissimo, infatti, le normali visure evidenziano i dati riportati nella domanda e non il contenuto dell'atto oggetto dell'iscrizione [23]. In caso di difformità, dunque, i terzi che consultino il registro [24] ricevono informazioni non rispondenti al vero, ed anche un semplice errore materiale può avere conseguenze non irrilevanti (se l'atto costitutivo di una s.r.l. nomina amministratore, che so, Antonio Sanna, ma nel modulo si riporta per errore Antonio Serra, è quest'ultimo il nome che apparirà a chi effettui una visura, con tutto quel che ne può derivare). L'eliminazione di questi controlli, quindi, non è del tutto indolore, e questo forse spiega le resistenze di alcuni uffici (i quali faticano ad accettare l'idea che "fare in fretta" sia più importante che "fare bene") e la prassi diseguale che si è creata in questi primi mesi di applicazione dell'art. 20, co. 7-bis. Se le informazioni di cui dispongo sono esatte, infatti: i)in alcuni uffici si procede all'immediata iscrizione; ii)in altri si procede all'immediata iscrizione salvo che si riscontri la mancata indicazione della pec; iii)in altri ancora si procede all'immediata iscrizione salvo che [...]


6. segue: altre controindicazioni.

Si tratta evidentemente di un ben strano modo di procedere, che conduce a iscrivere e poi cancellare atti che sarebbe stato più semplice non iscrivere, anche per non aggravare inutilmente il compito dei giudici del registro delle imprese. In proposito, fra l'altro, va tenuto presente: a)che la cancellazione d'ufficio ha tempi non brevi [28], per di più destinati certamente ad allungarsi se, per effetto della norma in esame, il ricorso a questo rimedio dovesse sensibilmente incrementarsi; b) che la sua retroattività [29] pone il problema della tutela degli affidamenti sortimedio tempore;c) che essa non sempre è configurabile.  A quest'ultimo riguardo non concordo con il pur diffuso convincimento [30] secondo cui la cancellazione d'ufficio non può operare nei confronti delle iscrizioni con effetti costitutivi. Non mi pare infatti - come ho provato ad approfondire in altra sede [31] - che, in relazione a un'iscrizione avvenuta  in mancanza di un suo presupposto sostanziale, dall'efficacia costitutiva della pubblicità possa argomentarsi l'inammissibilità della cancellazione d'ufficio. La costitutività implica che l'adempimento pubblicitario è necessario, ma non anche che sia sufficiente al fine del prodursi degli effetti di una determinata fattispecie [32], i cui presupposti sostanziali, quindi, rientrano fra le condizioni di iscrivibilità: conseguentemente, la loro mancanza giustifica il rifiuto dell'iscrizione ovvero, a iscrizione avvenuta, la sua cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c.[33] Certo è però che questa non può operare nei confronti di iscrizioni produttive di effetti sananti, intendendo per tali, in particolare, quelli prodotti dall'iscrizione dell'atto costitutivo di società di capitali e degli atti di trasformazione, fusione, scissione. La loro rimozione mediante cancellazione d'ufficio, infatti, sarebbe incompatibile con le prescrizioni di legge che quegli effetti prevedono [34]. Così, ad esempio, se viene chiesta l'iscrizione di un atto di fusione in pendenza dei termini per l'opposizione o in presenza di un'opposizione (poi accolta) [35], e l'ufficio - obbedendo al precetto contenuto nell'art. 20, co. 7-bis - procede all'iscrizione, non è poi possibile la sua cancellazione, con tutti i problemi che ne derivano per la tutela dei creditori [36]. Di tutto ciò il legislatore del 2014 non pare aver tenuto alcun [...]


7. Un tentativo meritorio ma vano.

Non posso chiudere senza dar conto di un recentissimo intervento dottrinale che, nell'ambito di un puntuale e analitico esame dell'art. 20, co. 7-bis, d.l. 91/2014 e al termine di un articolato ragionamento, ne propone un'interpretazione diversa da quella esposta nelle pagine che precedono, nel dichiarato tentativo di scongiurarne gli effetti negativi sopra evidenziati. Il ragionamento muove dalla considerazione che l'"immediatezza" dell'iscrizione voluta dalla norma dovrebbe essere intesa non in senso temporale/cronologico (ciò che escluderebbe qualunque forma di controllo preventivo da parte dell'ufficio del registro delle imprese) bensì istruttorio/procedimentale [39], implicando essa un ridimensionamento - ma non l'eliminazione - dei poteri-doveri di controllo dell'ufficio [40]. In questa prospettiva, insomma, l'immediatezza dell'iscrizione sarebbe temperata dall'esigenza di esercizio di alcuni poteri-doveri istruttori (di controllo) che permangono, pur se più circoscritti di prima [41]. Valorizzando la previsione che fa ricadere l'accertamento delle condizioni di iscrivibilità nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto, poi, si afferma che i poteri di controllo sottratti all'ufficio sono ora attribuiti alla competenza del pubblico ufficiale stesso. Il tentativo, dunque, è quello di sostenere che a seguito della norma in discorso il controllo formaleex ante- quello prima affidato all'ufficio - non viene meno, ma è solo diversamente ripartito fra il pubblico ufficiale autenticante o rogante e l'ufficio, con la "responsabilizzazione" del primo (cui competerebbe il controllo formale "sulla fattispecie") più che del secondo (cui sarebbe rimasto il controllo formale "sul procedimento"). Ora, il tentativo è meritorio e le soluzioni proposte sono, in astratto, ragionevoli e condivisibili, ma temo che purtroppo (ed è un "purtroppo" sincero) non vi siano le basi testuali minime per poterle fondatamente sostenere. Certo, si può discutere all'infinito sul confine fra interpretazione e creazione di una norma, e non è agevole individuare il limite oltre il quale non è lecito forzare il dato testuale per giungere a risultati applicativi accettabili.  A me sembra, tuttavia, che nell'enunciato dell'art. 20,  co. 7-bis non vi sia traccia né del permanere in capo all'ufficio del registro del controllo formale [...]


8. Conclusione.

Temo quindi che per porre rimedio non siano sufficienti gli sforzi pur meritori degli interpreti e non resti che sperare in un "ravvedimento operoso" del legislatore [48], che, acquisito un minimo di consapevolezza dei problemi reali della materia su cui è improvvidamente intervenuto, abroghi una norma inutile e dannosa. A meno che, come talvolta accade a certe leggi mal pensate, non si diffonda una silenziosa e benefica disapplicazione, e gli uffici riprendano (o continuino, posto che alcuni come ho segnalato non hanno mai smesso di farlo) a espletare i controlli loro abitualmente affidati, rifiutando le iscrizioni non dovute ed evitando, così, tutti gli inconvenienti sopra evidenziati [49]. In questa prospettiva osserverei che, dopo tutto, se l'iscrizione avviene entro i cinque giorni normalmente concessi, l'ipotetico mancato rispetto della "immediatezza" sarebbe difficilmente accertabile e tanto meno sanzionabile, sia per la relatività del concetto, non connesso dalla legge al rispetto di un termine preciso, sia per la sua possibile "relativizzazione" [50]. Quest'ultima, del resto, a ben vedere è già insita nelle norme di legge che, legittimando tuttora - secondo l'interpretazione sopra ricordata [51] - il rifiuto dell'iscrizione in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, implicitamente legittimano l'effettuazione di un controllo minimo, sia pure finalizzato unicamente ad accertare la presenza o meno della pec [52]. Si tratterebbe dunque, in definitiva, di una "disobbedienza civile" dagli effetti indubitabilmente positivi per il sistema e, tutto sommato, non particolarmente rischiosa per chi la ponesse in atto.


NOTE