Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo pdf fascicolo


La pubblicità dei contratti di rete (di Giorgio Marasà)


Attraverso l'analisi delle quattro fasi che hanno scandito l'evoluzione normativa dei contratti di rete, si dimostrano talune incongruenze delle regole pubblicitarie e , in particolare, di quella che impone di sottoporre il contratto a tante iscrizioni nel Registro delle imprese per quanti sono gli imprenditori partecipanti (c.d. "pubblicità frammentata"). Si prospettano, inoltre, le possibili risposte a taluni interrogativi in ordine : alla funzione dell'obbligo pubblicitario per i contratti di rete non programmati per lo svolgimento di attività con i terzi ; all'identificazione degli effetti della "pubblicità frammentata"; all'individuazione del campo di applicazione, rispettivamente, del regime pubblicitario unitario - che richiede una sola iscrizione, da effettuare nel Registro delle Imprese in cui viene situata la sede della rete - e del regime della "pubblicità frammentata", e ciò con riguardo all'iscrizione sia del contratto sia delle eventuali sue successive modifiche. Infine, si sottolinea come l'ultimo intervento normativo in materia (d.l. 18 ottobre 2012, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221) -motivato essenzialmente da ragioni estranee alla regolamentazione privatistica - abbia irrazionalmente esteso l'ambito d'applicazione della "pubblicità frammentata", estendendola a quei contratti di rete che i partecipanti abbiano inteso privare della "soggettività giuridica", benché programmati per lo svolgimento di attività con i terzi.

The paper describes the legal evolution of the Italian "contratto di rete" ("network agreement": an agreement for the establishment of a network of undertakings) in four phases in order to enlighten the inconsistencies of the disclosure regime applicable to the different types of such agreement. One of the most relevant inconsistencies is the provision requesting each party of the "network agreement" to register the agreement in the companies register the party is registered into ("multiple disclosure regime"). The paper elucidates the disclosure regime and its effects with reference to the first filing (for the execution of the agreement) and the following ones (in case of further amendments) and clarifies the respective scope of both the "multiple disclosureregime" and the "single disclosure regime" (according to which the agreement has to be filed with the companies register of the seat of the established network). Moreover the paper explains the scope of the disclosure regime for the kind of "network agreement" which does not pursue any business with third parties . The last part of the paper addresses the law decree Oct. 18, 2012 (now L. no. 221/2012) and analyses the extended applicability of the multiple disclosure regime to the kind of "network agreement" established to pursue business with third parties and yet deprived of the nature of "legal entity" on the basis of the parties' intention. 

Sommario/Summary:

1. Le origini dei problemi sollevati dalla pubblicità dei contratti di rete - 2. Contratti di rete e pubblicità nel quadro normativo del 2009 - 3. Segue… in quello del 2010 - 4. Segue… in quello dell’estate del 2012 - 5. Segue… e in quello attuale - 6. Scelta del regime pubblicitario e rilevanza giuridica della soggettività nei contratti di rete con attività esterna - NOTE


1. Le origini dei problemi sollevati dalla pubblicità dei contratti di rete

La disciplina in punto di pubblicità dei contratti di rete è di difficile interpretazione per almeno tre  diverse ragioni.    Anzitutto,  non è chiaro quali siano gli interessi che il legislatore intende tutelare imponendo l'obbligo di pubblicazione del contratto presso il Registro delle imprese.    Inoltre la disciplina pubblicitaria specifica dei contratti di rete sconta , insieme a talune incongruenze proprie, anche quelle delle regole generali in materia di registro delle imprese, regole con cui la disciplina particolare deve rapportarsi. I maggiori problemi della disciplina generale, derivano, come è noto, dalla circostanza che il registro, pur essendo unico, consta di più sezioni e gli effetti dell'iscrizione variano a seconda che questa avvenga nella sezione ordinaria o nelle sezioni speciali. Queste ultime, nonostante la riunificazione effettuata con l'art. 2, d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 558 , si sono successivamente moltiplicate [1].    Infine, la disciplina attuale in punto di pubblicità dei contratti di rete è frutto di successive stratificazioni, che hanno ricalcato in qualche misura l'evoluzione delle fattispecie suscettibili di essere qualificate come contratti di rete: poiché sull'individuazione di tali fattispecie vi è stata e vi è  tuttora incertezza [2] , questa si trasmette all'ambito di applicazione delle regole pubblicitarie.    Non è, quindi, possibile affrontare le questioni segnalate senza ripercorrere, almeno sommariamente, le varie fasi normative che, nel volgere di pochi anni, hanno continuamente "aggiornato" le fattispecie dei contratti di rete e la relativa disciplina. A partire dall'introduzione del contratto, dovuta all'art. 3, co. 4-ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33, gli sviluppi normativi possono essere suddivisi in quattro periodi.


2. Contratti di rete e pubblicità nel quadro normativo del 2009

Nel primo periodo, quello scaturente dalla legislazione del 2009,  (d.l. 10 febbraio, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33 e l. 31 luglio 2009, n. 99), i connotati del contratto di rete non segnalavano, sul piano della fattispecie, significative differenze rispetto ad un consorzio con attività esterna costituito per finalità non anticoncorrenziali, poiché, confrontando l'art. 3, co. 4-ter e l'art. 2602 del c.c., emergeva come entrambi fossero contratti riservati a soggetti qualificabili come imprenditori ed aventi come scopo l'accrescimento della competitività dei partecipanti attraverso l'esercizio in comune di una o più attività economiche  [3].   La somiglianza era confermata anche sul piano delladisciplinada quelle disposizioni ( art. 3, co. 4-ter, lett. c) che imponevano, per la realizzazione dello scopo comune, l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ( da alimentarsi, in principio, tramite conferimenti dei partecipanti); a tale fondo il legislatore attribuiva - come nei consorzi con attività esterna - autonomia patrimoniale, visto l'esplicito richiamo, sia pure nei limiti della compatibilità,  agli articoli 2614 e 2615, c.c.    In punto di pubblicità, invece, la disciplina del contratto di rete si discostava da quella consortile. Infatti, mentre quest'ultima prevede che l'iscrizione del contratto di consorzio o di un suo estratto debba avvenire presso il registro delle imprese in cui ha sede l'ufficio consortile, cioè l'ufficio preposto allo svolgimento dell'attività con i terzi ( cfr. art. 2612, co. 1), l'art. 3, co. 4-ter, lett. e) della legge, pur imponendo che il contratto di rete contemplasse un organo comune incaricato dell'esecuzione del contratto stesso, non prevedeva che esso avesse una sede. Ne conseguiva, perciò, una regola ( cfr. art. 3, co. 4-quater) [4] secondo cui il contratto di rete doveva essere iscritto nel registro delle imprese dove avevano la sede le imprese partecipanti, regola che penalizzava i partecipanti, così come li penalizza tuttora (almeno nei limiti della sua applicabilità, che si accerteranno più avanti),  poiché li costringe ad una pluralità di iscrizioni.


3. Segue… in quello del 2010

Nella versione risultante dopo le modifiche introdotte l'anno successivo ( d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122) i confini del contratto di rete risultano assai più estesi, in quanto taluni elementi che qualificavano la fattispecie nella sua configurazione originaria ( cioè, la realizzazione dello scopo comune attraverso l'esercizio in comune di una o più attività economiche da svolgere con l'utilizzazione di un fondo patrimoniale comune ) non sono più indispensabili. Infatti, per un verso, le modalità di realizzazione dello scopo comune si ampliano : l'obiettivo dell'accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese partecipanti non deve necessariamente conseguire all'esercizio in comune di una o più attività economiche rientranti nell'oggetto delle imprese partecipanti, dal momento che si prefigura il raggiungimento di tale obiettivo anche attraverso altre collaborazioni <in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese>oppure attraverso scambio di informazioni o di <prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica>; per altro verso, anche la nomina di un organo comune - <incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso>- e la creazione di un fondo patrimoniale comune sono possibili ma non più necessarie (cfr. co. 4-ter).    In sintesi, accanto ad un contratto di rete a rilevanza esterna se ne disegna uno a rilevanza meramente interna, ricalcando in modo evidente la dicotomia proposta dalla disciplina del codice civile tra consorzi interni e consorzi con attività esterna.    Quanto alle regole in punto di pubblicità, viene esplicitato quanto già poteva implicitamente ricavarsi dalla disciplina originaria, cioè che il contratto di rete è soggetto a tante iscrizioni nel registro delle imprese quanti sono gli imprenditori partecipanti e ciò a prescindere dalla circostanza che questi ultimi abbiano o no sede in diverse circoscrizioni ( co. 4-quater). [5]    La nuova normativa pubblicitaria è, però,  foriera di dubbi  e di inconvenienti.    Anzitutto, trattandosi di disciplina riferita genericamente al contratto di rete, essa riguarda entrambe le [...]


4. Segue… in quello dell’estate del 2012

Un tentativo di semplificazione e di eliminazione dei segnalati inconvenienti è stato compiuto dal legislatore nel primo intervento del 2012 ( d.l. 22 giugno 2012, n. 183, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134). Infatti, lo spazio applicativo della disciplina pubblicitaria dianzi illustrata  è stato confinato ai soli contratti di rete a rilevanza interna mentre regole diverse e più semplici sono state previste per quelli con attività esterna.    Queste novità vanno inserite in un contesto in cui il legislatore ha inteso rimarcare più nettamente la differenza tra le due sottospecie di contratti di rete accentuando, come ora si vedrà, la soggettività dei contratti di rete con attività esterna.    Scendendo ai particolari, se il contratto di rete è con attività esterna, cioè prevede che lo scopo comune debba realizzarsi attraverso< l'esercizio in comune di una o più delle attività rientranti nell'oggetto> delle imprese partecipanti e , conseguentemente,  l'istituzione <di un organo comune destinato a svolgere un'attività anche commerciale, anche con i terzi>e di un patrimonio comune, da alimentare con i conferimenti iniziali ed, eventualmente, con contributi successivi dei partecipanti ( co. 4-ter, lett. c), allora questo patrimonio comune sembra entificarsi. Infatti, si prevede che la "rete" abbia una propria denominazione sociale ed una propria sede (co. 4-ter, lett. a ) e goda di un'autonomia patrimoniale perfetta, in quanto <per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune>< (co. 4-ter, n. 2)[10] e, al tempo stesso, quest'ultimo non può essere oggetto di aggressione da parte dei creditori particolari dei partecipanti, stante il richiamo, nei limiti della compatibilità, all'art. 2614, c.c. ( co. 4-ter, n. 2); infine, la situazione patrimoniale del fondo deve essere oggetto di pubblicazione attraverso il deposito nel registro delle imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale  (co. 4-ter, n. 3, che richiama, in quanto compatibile, l'art. 2615-bis).    E', quindi, di tutta evidenza che, per i profili esaminati le regole sono sostanzialmente coincidenti con quelle dei consorzi con attività esterna, i quali comunemente sono ritenuti soggetti [...]


5. Segue… e in quello attuale

)  Senonché, con l'ultimo  intervento legislativo la situazione si è nuovamente complicata. Infatti, in base al quadro normativo attuale (quale risultante dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221) la linea di demarcazione che separa le due diverse discipline pubblicitarie è stata spostata,riducendo l'ambito di applicazione della regola dell'iscrizione unicae ciò nonostante che il contratto di rete con attività esterna abbia conservato sostanzialmente inalterate le proprie caratteristiche e la propria disciplina (tranne che per un aspetto di cui si dirà più avanti).    Infatti, essendo stato eliminato il co.4-ter, n. 1, la regola della pubblicità unitaria e il conseguente effetto della soggettività giuridica non discendono più automaticamentedalla circostanza che il contratto di rete sia con attività esterna ( cioè destinato a svolgere attività con terzi e dotato di patrimonio comune, di organo comune e di propria sede e denominazione). In base alla nuova formulazione del co. 4-ter[18] e al collegamento di tale disposizione con il co 4-quater, ultima parte, [19] la regola della pubblicità unitaria si applica in funzione del conseguimento di un obiettivo che , ora, è diventatoopzionale.    In sostanza, per i contratti di rete con attività esterna si profilano due percorsi alternativi sul piano degli adempimenti pubblicitari a seconda degli effetti giuridici che i partecipanti vogliano conseguire: se i contraenti intendono far acquisire alla rete la soggettività giuridica, seguiranno il regime della pubblicità unitaria, cioè dell'iscrizione del contratto soltanto presso la sede della "rete"(co. 4-quater, ultima parte)[20] ; se, invece, i partecipanti non hanno questo obiettivo, sottoporranno il contratto al regime di pubblicità plurimo di cui al co. 4-quater, prima parte[21]; in tal caso, come si è già accertato, a seguito dell'effettuazione dell'ultima delle iscrizioni "frammentate" si produrranno i consueti effetti pubblicitari dichiarativi e, se il contratto è con attività esterna, costitutivi dell'autonomia patrimoniale perfetta[22].    In estrema sintesi, dalla precedente bipartizione tra contratti di rete meramente interni e contratti di rete con attività esterna - questi  ultimi, [...]


6. Scelta del regime pubblicitario e rilevanza giuridica della soggettività nei contratti di rete con attività esterna

A questo punto, resta da chiarire l'interrogativo in ordine alle ragioni che dovrebbero orientare i partecipanti nella scelta dell'uno o dell'altro regime pubblicitario. In altre parole, si tratta di accertare quali conseguenze discendano dalla soggettività giuridica in punto di disciplina applicabile ad un contratto di rete con attività esterna.    Sul terreno delle regole privatistichel'unica apprezzabile differenza di disciplina che sembra emergere tra i contratti di rete con attività esterna  dotati di soggettività giuridica  e quelli che ne sono privi  è che - almeno con riguardo a certi rapporti con i terzi - nel primo caso l'organo comune agisce in rappresentanza della rete come soggetto mentre nel secondo caso agisce in rappresentanza dei singoli imprenditori partecipanti. Peraltro, questo regime  è derogabile dal contratto[24].    Per quanto riguarda la posizione dei terzi, ne consegue che, essendo in entrambe le eventualità, cioè indipendentemente dal conseguimento o meno della soggettività giuridica, il fondo comune il solo a dover rispondere [25]    Tuttavia, non sembra plausibile che i partecipanti decidano di sottoporsi all'uno o all'altro regime pubblicitario soltanto in funzione dell'applicazione o meno della esaminata disciplina  in punto di rappresentanza, considerando, per di più, che si tratta di disciplina derogabile dal contratto, almeno stando a quanto risulta dall'ambigua  formulazione del co. 4-ter, lett. e). La relazione di accompagnamento al d.l. non fornisce sul punto alcun chiarimento sostanziale, limitandosi, in modo generico, ad invocare l'esigenza di , in quanto la precedente versione della normativa avrebbe rischiato, a detta del Relatore, .    A mio parere, la vera ragione delle modifiche introdotte con l'ultimo intervento legislativo è da ricercare principalmente fuori dal diritto privato e ciò non deve destare sorpresa perché fin dalla sua introduzione il contratto di rete è stato concepito come uno strumento di collaborazione tra imprese meritevole di agevolazioni, inizialmente attraverso la concessione di vantaggi solo sul piano amministrativo e finanziario, successivamente anche sul piano fiscale. L'estensione si è realizzata a seguito dell'introduzione di una norma ( art. 42, co. 2 e co. 2-quater, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 [...]


NOTE