Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo pdf fascicolo


L'insostenibile leggerezza dell's.r.l.s (di Alessio Bartolacelli)


Nel presente articolo si analizzano, anche da un punto di vista comparatistico, le ultime vicende normative che hanno interessato la società a responsabilità limitata semplificata ed il regime del capitale sociale minimo delle s.r.l. cc.dd. "ordinarie" con capitalizzazione inferiore a diecimila euro.

Muovendo dall'analisi del dato normativo primario e del contenuto dell'atto costitutivo tipizzato per decreto ministeriale si giunge a conclusioni particolarmente negative rispetto all'utilità dell'istituto, che risulta divenire, a seguito delle modifiche susseguitesi, sia inefficiente da un punto di vista strettamente normativo, in ragione della mancanza di coordinamento tra le diverse istanze riformatrici, oltre che dell'assenza di un disegno organico comune; sia non particolarmente vantaggioso in termini di costi da sostenersi da parte dei soci, in comparazione con la configurazione ora vigente della s.r.l.

Le conclusioni da trarre sono nel senso di provvedere quanto prima ad una modifica dell'atto costitutivo standard, ripensando in maniera decisiva il rapporto tra s.r.l. "ordinaria" e semplificata ed i vantaggi connessi alla costituzione di quest'ultima.

This article is mainly focused, even by a comparative point of view, on the latest reforms regarding simplified Italian private company (s.r.l.s. - società a responsabilità limitata semplificata) and minimum legal capital maintenance regime for so called "ordinary" Italian private companies (s.r.l. - società a responsabilità limitata) with minimum legal capital under ten thousand euro.

The analysis begins by taking into consideration mandatory legal rules contained in Italian civil code and the model articles drawn up by Italian Ministry of Justice and leads to extremely adverse conclusive remarks regarding the actual usefulness of such a company model. After the mentioned reforms, it is even more ineffective both on normative and financial profiles. As for the first point, it is caused by a lack of coordination between the reforms and more in general by the absence of a consistent plan of development; for the second, by a substantial equality of cost to be born for the establishment of simplified s.r.l. instead of a normal one, with the additional disadvantage, in the first case, of unalterable (and very badly structured) model articles.

Suggested conclusions are thus directed in the sense of a quick and effective modification of model articles, with a strong reconsideration of the relationship between "ordinary" and simplified s.r.l. and of the advantages and benefits linked to the establishment of a simplified s.r.l.

Sommario/Summary:

1. Delimitazione dell’ambito di interesse: ricognizione delle modifiche del 2012/13 alla disciplina delle s.r.l. - 2. Profili di innovazione - 3. Istituzione di nuovi modelli societari, costituzione di società e creazione di valore sociale. - 4. S.r.l. “ordinaria” a ridotta capitalizzazione e s.r.l.s.: a) punti di contatto. - 5. (Segue) b) peculiarità della s.r.l.s.: agevolazioni economiche alla costituzione, - 6. a) Le agevolazioni alla costituzione di una s.r.l.s. - 7. b) L’adozione di un atto costitutivo tipizzato - 8. (Segue) Le caratteristiche dell’atto costitutivo tipizzato e la compatibilità con la disciplina della s.r.l. “ordinaria”. - 8. 1 Clausole obsolete - 8. 2 Amministrazione - 8. 3 Rappresentanza. Conflitto d’interessi. Controlli - 8. 4 Decisioni dei soci - 9. c) Il capitale sociale massimo al di sotto di diecimila euro - 10. d) La limitazione soggettiva dei soci alle persone fisiche - 11. e) La denominazione sociale specifica e la “riqualificazione” delle s.r.l. a capitale ridotto - 12. Cenni ad esperienze straniere rispetto a taluni specifici aspetti delle s.r.l. a ridotta capitalizzazione, semplificate e non - 13. Considerazioni conclusive e proposte operative - NOTE


1. Delimitazione dell’ambito di interesse: ricognizione delle modifiche del 2012/13 alla disciplina delle s.r.l.

Le molte modifiche normative che si sono succedute nel corso degli ultimi ventiquattro mesi nell'ambito della disciplina delle s.r.l. lasciano inalterato, dopo (ben) un semestre senza interventi di rilievode iure condito, il quesito rispetto la riconducibilità di tali novità ad un disegno complessivo, piuttosto che non a provvedimentispot, tra loro scollegati. Vale la pena di ricordare, per sommi capi, gli elementi essenziali di cui si discorre. Nel gennaio 2012 il d.l. 1, c.d. "salva Italia", introduce nel nostro ordinamento la s.r.l. semplificata[1], riservandone la costituzione a sole persone fisiche che non avessero compiuto i trentacinque anni d'età. In sede di conversione, a marzo, il modello (ancora non fruibile agli operatori, nonostante qualche isolato avviso contrario[2], in ragione dell'assenza del modello tipizzato di elaborazione ministeriale, presupposto dal testo di legge) viene pesantemente modificato, pur mantenendo la limitazione ratione aetatis dei potenziali soci[3]. Dopo che i primissimi commentatori dei provvedimenti ebbero paventato dubbi di illegittimità costituzionale anche in relazione a tale profilo[4], il legislatore governativo sembrava, ancora nel giugno 2012, volere tornare sui suoi passi, di fatto consentendo la fruizione del modello anche a soggetti over 35[5]. L'illusione di un simile intervento di semplificazione, che peraltro bene si sarebbe attagliato alla denominazione del nuovo sottotipo societario a responsabilità limitata, era tuttavia destinata a durare il breve spazio di dieci giorni; al termine della decade si appalesò, col primo decreto c.d. "cresci Italia", che la soluzione preferita dal governo era nel senso non già di una "apertura" del modello  della s.r.l.s. a soggetti ultratrentacinquenni, bensì della creazione di un nuovo modello ad hoc, la s.r.l. a capitale ridotto[6]. Tale ulteriore sottotipo[7], peraltro, ah hoc tantum non era - comprensibilmente[8] - destinato a restare a lungo, attesa l'unica, ma significativa, modifica apportata al testo da parte della legge di conversione: l'inserimento del comma 4-bis all'art. 44, d.l. 83/2012, infatti, ha consentito di ritenere, in sede interpretativa, che l'accessibilità al modello in parola non fosse riservata ai soli soggetti che già avessero compiuto il trentacinquesimo anno di età, ben potendo essere parte della compagine pure infratrentacinquenni non interessati alle [...]


2. Profili di innovazione

La riduzione dell'incidenza del fattore capitalistico sui costi di costituzione di una società non è naturalmente una novità assoluta. E ciò, si badi, non solo nell'analisi comparata, che vede negli ultimi anni una tendenza sempre più generalizzata ad un sostanziale azzeramento di tale posta di bilancio[18], ma anche nella stessa esperienza di diritto interno. Prendendo le mosse da quest'ultima, e limitandosi al caso delle s.r.l., è stato anche di recente autorevolmente sottolineato come la possibilità di sostituzione del conferimento in denaro con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria, come previsto dall'art. 2464, quarto comma, (ora) terzo periodo, sia restata lettera morta a causa della mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne determinasse le caratteristiche minime[19]. Evidentemente l'attuazione di tale dettame normativo, lungi dal costituire un sostanziale azzeramento dell'onere "capitale sociale", avrebbe tuttavia comportato una possibile diminuzione dei costi iniziali necessari alla costituzione di una s.r.l.; le già cennate modifiche al capitale sociale minimo contenute al quarto e quinto comma dell'art. 2463, d'altra parte, sono la pietra tombale proprio della (inattuata) previsione in discorso. Per quanto concerne il profilo comparatistico, d'altro canto, in questa sede è appena opportuno rimarcare come, oltre alle ormai datate esperienze che hanno certamente costituito il riferimento ultimo relativo alla costituzione della s.r.l.s. italiana (UGtedesca eSPRL-Starterbelga), sulla medesima scia nuovi modelli abbiano ormai preso forma in tutta Europa. Tra di essi, sotto il profilo della nascita di appositi modelli societari caratterizzati da un capitale minimo inferiore a quello normalmente stabilito per la società a base chiusa di riferimento, vale la pena di citare quantomeno la IKE greca e la IVSdi diritto danese (senza dimenticare i regime particolari della sociedad limitada de formación sucessiva spagnola[20] e dellaGründungsprivilegierung austriaca) per quanto riguarda il diritto vigente; nonché la recentissima riforma dellaSPRL-Starter belga, ed il progetto di modernizzazione dellaSARL in Lussemburgo, anche attraverso la creazione di una variante "semplificata" sulla scorta dell'esperienza belga, avanzato dalla locale Camera di Commercio nell'ambito di una più ampia revisione [...]


3. Istituzione di nuovi modelli societari, costituzione di società e creazione di valore sociale.

È opportuno innanzitutto interrogarsi su cosa si debba intendere per "valore". Il termine, invero, potrebbe avere differenti accezioni, e dunque è assolutamente prioritario stabilire una definizione che possa fungere da guida nell'analisi. Il concetto di valore utilizzato dal legislatore italiano delle s.r.l. negli ultimi due anni pare essere legato ad una equivalenza di fondo tra creazione di nuove società ed aumento di benessere sociale, latamente inteso. Come pure assai di recente e con molta autorevolezza è stato segnalato[25], una simile impostazione non necessariamente rende giustizia alla realtà: la nascita di nuove società (e ancor più di nuovi modelli organizzativi, indipendentemente dal fatto che assurgano o meno a "tipo") non automaticamente comporta un miglioramento della situazione economica nazionale sotto che, peraltro, costituiva l'espresso desiderio del legislatore del d.l. 1/2012. Perché ciò possa accadere, anzi, è necessario che alla previsione di nuovi istituti corrispondano regole almeno chiare, auspicabilmente efficienti, necessariamente dotate di un accettabile tasso di stabilità. A ben vedere, l'intera cronistoria delle riforme susseguitesi che è stata oggetto di attenzione nel primo paragrafo fornisce certamente uno "spaccato" di come sia discutibile la sussistenza di almeno uno dei tre pilastri appena citati. Evidentemente non potrà essere invocata la stabilità delle regole, per un legislatore che ha modificato la disciplina applicabile sei volte in venti mesi[26], e che in ciascuna di tali occasioni ha utilizzato uno strumento, il decreto legge, che certamente non costituisce, né può costituire, l'esempio di massima riflessione sulle opzioni legislative di volta in volta applicate. Riguardo la chiarezza delle disposizioni, neppure tale aspetto è stato esente da profili di estrema problematicità: per quanto riguarda la s.r.l. semplificata, gli interpreti si sono sin da immediatamente dopo la sua creazione interrogati sul significato della previsione di "conformità" dell'atto costitutivo al modello tipizzato. Se le ondivaghe conclusioni cui si è di volta in volta pervenuti sono, in certa misura, frutto naturale di un "gioco delle parti" che è insito alla stessa natura esegetica della norma, non pare altrettanto normale che le posizioni di diverse Amministrazioni dello Stato si [...]


4. S.r.l. “ordinaria” a ridotta capitalizzazione e s.r.l.s.: a) punti di contatto.

Vi è già stato chi, nell'analizzare la natura della s.r.l.s. a seguito del d.l. 76/2013 e della sua legge di conversione 99/2013 ha correttamente preso le mosse dalla modifica della disciplina del capitale della s.r.l., per poi analizzare la fattispecie della s.r.l.s. di conseguenza[28]. Il metodo pare condivisibile, in quanto l'attribuzione di una eccessiva importanza al legame con il percorso storico-normativo che ha condotto alla situazione oggi vigente, se può forse essere di qualche utilità in chiave interpretativa, danneggia la piena comprensione del quadro "definitivo" in cui ci si muove. La s.r.l. "ordinaria", dunque, può ora essere costituita con un capitale minimo di un euro, a patto che i conferimenti, sin quando il capitale non abbia raggiunto i diecimila euro, siano necessariamente in denaro e diano integralmente liberati e versati nelle mani degli amministratori. Sino a che il capitale si mantiene al di sotto della soglia dei diecimila euro, viene derogata, per espressa previsione dell'art. 2463, quinto comma, la disciplina della riserva legale altrimenti applicabile alle s.r.l. con capitale superiore o pari a diecimila euro, dettata dall'art. 2430 in materia di s.p.a. Anziché, dunque, appostare a riserva almeno un ventesimo degli utili netti annuali sino a che la riserva non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, è necessario nella fattispecie in esame che sia appostata a riserva legale una somma pari ad almeno un quinto degli utili netti, sino a che la riserva, addizionata al capitale sociale, non raggiunga i diecimila euro[29]. Sembrerebbe solo parzialmente corretto ritenere che la previsione in questione sostituisca integralmente la previsione originaria dell'art. 2430, per cui alla riserva legale formata ai sensi del quinto comma, art. 2463 non dovrebbero aggiungersi utili netti nella misura minima del cinque per cento al fine di rispettare anche il dettato dell'art. 2430. La formulazione introdotta all'art. 2463, infatti, costituisce agli occhi di chi scrive certamente una deroga sia procedurale (riguardante le modalitàdi costituzione della riserva), sia sostanziale (riguardante l'entitàdella riserva) alla previsione generale[30], ma trova nella sua stessa formulazione letterale una limitazione temporale "fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro". Ciò significa che, sino a quando tale condizione non [...]


5. (Segue) b) peculiarità della s.r.l.s.: agevolazioni economiche alla costituzione,

(Segue)b) peculiarità della s.r.l.s.: agevolazioni economiche alla costituzione, necessario utilizzo del modello di atto costitutivo tipizzato, capitale massimo inferiore a diecimila euro, riserva di costituzione a favore delle sole persone fisiche, denominazione sociale specifica. "Riqualificazione" delle s.r.l.c.r. già costituite come s.r.l. semplificate. La s.r.l. semplificata si caratterizza, rispetto alla versione "ordinaria" del medesimo tipo sotto alcuni profili, sia sostanziali che procedurali. Iniziando da questi ultimi, la s.r.l. semplificata può, oggi, essere costituita beneficiando della esenzione dal pagamento degli onorari notarili, nonché dalla corresponsione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria connessi all'iscrizione nel Registro delle Imprese. La scelta del legislatore è desumibile, ancorché non in maniera esente da ogni incertezza, dal testo dell'art. 3, d.l. 1/2012, il quale, tuttavia faceva riferimento alla s.r.l. semplificata "prima maniera"[37], con accesso riservato alle sole persone fisiche infratrentacinquenni. Il dubbio potrebbe sorgere rispetto all'ambito soggettivo di applicazione della norma: siccome la regola era in origine applicabile alle sole società costituite da soggetti che non avessero compiuto il trentacinquesimo anno di età, vi è certezza assoluta che l'intervenuta modifica della disciplina della s.r.l.s. nel senso di "apertura" del modello alle persone fisiche anche over 35 si rifletta anche sul dettato del d.l. 1/2012? In altre parole: siccome le riforme da ultime venute hanno modificato direttamente l'art. 2463-bis, c.c., senza operare alcun intervento sull'art. 3, d.l. 1/2012 che tale norma introduceva nell'ordinamento, i commi successivi al primo[38] di quest'ultima norma sono da ritenersi de plano applicabili alla s.r.l.s. nella sua più recente configurazione? O piuttosto l'agevolazione deve essere ritenuta limitata alla sostanza dell'art. 2463-bis ante modifiche successive? Per quanto l'adesione alla seconda ipotesi potrebbe trovare giustificazione nell'intento originario della norma, ovvero nel  desiderio di agevolare la costituzione di società a responsabilità limitata da parte dei "giovani", sicché il beneficio economico sarebbe in tale modo fruibile ai soli under 35, è decisamente da preferirsi per evidenti ragioni di certezza del diritto la prima soluzione, interpretando dunque i [...]


6. a) Le agevolazioni alla costituzione di una s.r.l.s.

Già si è detto come la norma che disciplina il regime agevolato dei costi di costituzione di una s.r.l. semplificata non è del tutto esente da profili problematici. In particolare, siccome non pare ancora del tutto risolta la questione della integrabilità del contenuto dell'atto costitutivo standard, ove ciò sia ritenuto ammissibile[42] resta il dubbio riguardo la eventuale corresponsione di un compenso al notaio rogante per la introduzione di clausole non ricomprese nel modello tipizzato. Ora, meglio si dirà tra breve della rilevanza piuttosto limitata che tali clausole potranno assumere, ma sin d'ora si può sostenere che, da un punto di vista di principio, se effettivamente si ritiene la "gratuità" della prestazione notarile la contropartita alla tendenziale rigidità del modello tipizzato, ogni eventuale (possibile) integrazione dello stesso dovrebbe comportare un costo da corrispondersi al professionista rogante. La s.r.l. semplificata, in altri termini, potrebbe essere efficacemente (ancorché forse senza grande originalità) equiparata ad una compagnia aerea low-cost: il servizio reso dall'atto costitutivo tipizzato è effettivamente minimale[43], ma comunque sufficiente allo scopo; ogni eventuale possibileextra sarà a pagamento: imbarco prioritario/previsione di un termine finale alla società; posto riservato/inclusione di giuste cause di esclusione dei soci; vendita di bevande a bordo/previsione di riserve statutarie, e così via dicendo. Evidentemente una simile impostazione consente di limitare l'impatto della previsione di gratuità delle prestazioni notarili per la costituzione, evitando dunque di abusare di uno strumento la cui liceità costituzionale sarebbe peraltro da indagare con maggiore profondità di quanto non sia consentito da queste righe[44]. Allo stesso modo consente di immaginare la s.r.l. semplificata in un'ottica di "geometria variabile" che è tutt'altro che estranea al "tipo" s.r.l. Appena poche righe devono essere spese riguardo il residuato dell'art. 44, d.l. 83/2012. Evidentemente questa previsione, da condursi senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, è espressione di un velleitario filogiovanilismo di cui il legislatore fatica non poco a liberarsi. Non è stato sufficiente, infatti, espungere il riferimento ai soli infratrentacinquenni quali soggetti legittimati [...]


7. b) L’adozione di un atto costitutivo tipizzato

La previsione che l'atto costitutivo di una s.r.l. semplificata debba essere "in conformità al modellostandardtipizzato" attraverso un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con i colleghi dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico costituisce, sin dalla primissima formulazione della norma, uno dei tratti caratterizzanti del modello in discorso. L'intero dibattito sul punto non può che muovere innanzitutto dalla interpretazione da fornirsi all'espressione "in conformità" di cui all'art. 2463-bis, secondo comma. La discussione sul punto è stata accesa fin dai primissimi commenti, ed è stata inconsuetamente impreziosita dalle già osservate divergenti opinioni di volta in volta rilasciate da diverse amministrazioni dello Stato[46]. Da un punto di vista strettamente normativo, alla previsione del già citato secondo comma, art. 2463-bis, che genericamente discorre di "conformità", segue il d.m. Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, che, recando appunto il testo di detto statuto standard, ribadisce, al primo comma, il concetto di "conformità", mentre si premura, al secondo comma, di fornire una sorta di interpretazione autentica del concetto di "conformità", da leggersi in relazione all'ultimo comma dell'art. 2463-bis, per cui si applicano, per quanto non regolato dal modello standard, le restanti disposizioni dettate in tema di s.r.l. "ove non derogate dalla volontà delle parti". È evidente che tale eventuale deroga non può che essere contenuta dalle disposizioni dell'atto costitutivo/statuto[47], e ove si ritenesse quest'ultimo non suscettibile neppure di integrazioni rispetto al testo tipizzato, allora la disposizione in parola sarebbe assolutamente insensata. Esplica in realtà una funzione fondamentale per la ricostruzione qui proposta una norma che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe probabilmente dovuto avere effetto diametralmente opposto[48]. Ci si riferisce, naturalmente, al terzo comma dell'art. 2463-bis, introdotto dalla l. 99/2013, a norma del quale le clausole dell'atto costitutivo tipizzato sono definite come inderogabili. La convinzione maturata rispetto alla specifica problematica si basa sul tenore letterale della previsione, congiuntamente ad un dato ormai appartenente alla storia interpretativa della norma nella sua previgente formulazione. Se, infatti, è vero che il legislatore ha inteso regolare il [...]


8. (Segue) Le caratteristiche dell’atto costitutivo tipizzato e la compatibilità con la disciplina della s.r.l. “ordinaria”.

Come già più volte riferito, il modello standarddell'atto costitutivo è stato emanato dal Ministero della Giustizia, di concerto con i dicasteri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico attraverso il d.m. 23 giugno 2012, n. 138. Alla data in cui si scrive (giugno 2014) non risulta ancora alcuna modifica a tale regolamento, nonostante essa sia, per le ragioni che tra breve si vedranno, ben più che auspicabile[56]. Una previsione normativa che definisce le clausole dell'atto costitutivo tipizzato come inderogabili, infatti, è inevitabilmente fonte di grande responsabilità per il regolamentatore; esso, infatti, è responsabile non solo per il rispetto, nella redazione del regolamento, delle "istruzioni" ricevute dalla norma di grado sovraordinato che attribuisce il potere - nel caso in esame, l'art. 3, secondo comma, d.l. 1/2012 e l'art. 2463-bis, secondo comma, c.c. -, bensì pure di ogni ulteriore previsione che egli intenda includere all'interno del modello, oltre che delle concrete modalità redazionali del testo. È necessario sin d'ora sottolineare come il regolamentatore del 2012 ha optato per un modello tipizzato veramente minimale, ma le cui soluzioni non paiono essere sempre le maggiormente adatte alla situazione concreta della s.r.l.s.; una simile considerazione, ora accentuata dalla modificazione della disciplina primaria di riferimento, poteva tuttavia essere svolta anche sotto la previgente disciplina; ciò che maggiormente importa è, comunque, il fatto che la previsione di inderogabilità delle clausole dello statuto tipizzato protegge ora, nonostante i loro limiti, le previsioni contenute nel d.m. 138/2012che non si pongano in una situazione di contrarietà a norme imperative di legge. La Tabella A allegata al d.m. Giustizia 138/2012 si compone di appena dieci clausole, che in larga parte riflettono le prescrizioni del secondo comma, art. 2463-bis[57]. Questo può essere certamente sostenuto per le clausole 1, 2 e 3, che si richiamano, rispettivamente, ai numeri 2, 4 (in rinvio al n. 3, art. 2463, secondo comma), 3 e 4 (in rinvio al n. 6, art. 2463, secondo comma) del secondo comma, art. 2463-bis, e che non creano particolari problemi nella loro formulazione. Ancorché non specificamente richiesta dall'art. 2463-bis, anche la clausola 9 dell'atto costitutivo tipizzato pare essere coerente con il modello organizzativo della [...]


8. 1 Clausole obsolete

Vi sono poi talune clausole che rispecchiano certamente una prescrizione legale di fonte primaria, ma che hanno subito l'obsolescenza derivata dalla caducazione della norma principale di riferimento. Il caso più eclatante è certamente quello della clausola n. 4, ma vi sono riflessi della medesima vicenda anche nella clausola 5, e persino nel preambolo all'articolato dell'atto costitutivo. È opportuno esaminare separatamente ciascuna di tali ipotesi, premettendo che i punti fondamentali del mutamento di disciplina che hanno influito sulla piena legittimità di tali clausole sono relativi alla caducazione del limite di età ai trentacinque anni e al riconoscimento della possibilità che siano amministratori della società anche soggetti non soci della stessa. In riferimento al preambolo, in esso il notaio rogante l'atto certifica non solo, come d'uso, l'identità personale delle parti contraenti, ma pure la loro età anagrafica. Tale accertamento, peraltro, trova una propria disciplina all'art. 2 del d.m. Giustizia 138/2012, che a sua volta provvede al rinvio all'art. 49 della legge notarile. Evidentemente la caducazione del requisito di età per la costituzione della s.r.l.s. rende del tutto inutile il relativo accertamento da parte del notaio, ancorché non paia in pratica necessario assumere alcuna specifica ed autonoma iniziativa normativa di emendamento del testo tipizzato: la data di nascita delle parti è, in effetti, uno degli elementi che già in via usuale vengono utilizzati al fine di procedere all'identificazione personale delle parti, ragione per cui l'età anagrafica, indipendentemente dalla specifica menzione, risulta già essere stata di per sé accertata attraverso tale operazione. Derivante dalla medesima problematica, ma di più complessa risoluzione è la vicenda relativa alla clausola 4. In essa viene riprodotto in maniera quasi pedissequa il dettato normativo del previgente quarto comma dell'art. 2463-bis, che era diretta derivazione del principio dell'accessibilità al modello societario in parola da parte di sole persone fisiche infratrentacinquenni. Da un punto di vista terminologico, mentre il dettato normativo primario all'epoca vigente sanzionava con la nullità l'atto di cessione di quote a soci (sic) non provvisti dei requisiti anagrafici, l'atto costitutivo tipizzato meglio specificava il concetto [...]


8. 2 Amministrazione

Riguardo l'amministrazione della società, l'art. 2463-bissi limita a richiamare (secondo comma, n. 4) taluni dei requisiti prescritti per la s.r.l. "ordinaria" e, segnatamente, i numeri 7 ed 8 del secondo comma, art. 2463, a norma dei quali l'atto costitutivo deve prevedere "le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza", e "le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti"; nonché a ribadire (secondo comma, n. 6), che l'atto costitutivo deve contenere indicazione de "gli amministratori". In base al diritto ora vigente quest'ultimo requisito risulta ridondante, in quanto già incluso in tutto e per tutto nella richiamata previsione di cui al n. 8, secondo comma, art. 2463; esso altro non è che il residuato dell'opera riformatrice del d.l. 76/2013 che, come si è poc'anzi segnalato, ha espunto le parole "i quali devono essere scelti tra i soci". Attesa l'ampia autonomia statutaria concessa sul punto ai soci di s.r.l. "ordinaria", la formulazione dell'atto costitutivo tipizzato non poteva non operare scelte che, nella loro discrezionalità, sono suscettibili di essere fattore di successo (od insuccesso) per l'intero istituto. Come già anticipato, in base alla clausola 5 l'amministrazione della s.r.l.s. può essere sia uni che pluripersonale, ma gli amministratori devono essere necessariamente soci della società. Mentre non si pone alcun particolare problema nel caso dell'amministrazione unipersonale, nessuna specifica previsione è dettata allorché si sia in presenza di più amministratori. Dovendosi applicare, per quanto non previsto specificamente per la s.r.l.s., la disciplina generale della s.r.l., in tale ipotesi si dovrà costituire un consiglio di amministrazione, a norma del terzo comma, art. 2475, primo periodo; esso rappresenta evidentemente il sistema amministrativo didefaultpredisposto dal legislatore. Coerentemente con tale lettura, l'atto costitutivo standardsi limita a prevedere che, ove siano nominati, con decisione dei soci, più amministratori si provveda in sede di integrazione notarile dell'atto all'eventuale "specificazione del ruolo svolto all'interno del consiglio di amministrazione". Attesa tuttavia la già asserita possibilità di integrazione dell'atto costitutivo [...]


8. 3 Rappresentanza. Conflitto d’interessi. Controlli

Più complesso è il quadro d'insieme allorché si tratti della rappresentanza generale della società. Ancora l'atto costitutivo tipizzato specifica, alla clausola 7, che quest'ultima spetta all'organo di amministrazione. Se è evidente che, in un regime di amministrazione unipersonale, l'organo amministrativo è da individuarsi de plano nell'amministratore unico, esso, ove siano presenti una pluralità di gestori, non potrà che essere costituito dal consiglio di amministrazione[67]. Proprio quest'ultima eventualità implica difficoltà tutt'altro che secondarie di ordine interpretativo ed applicativo: la mera previsione della rappresentanza in capo ad un organo, infatti, non consente l'immediata identificazione dei soggetti dotati di potere di firma. In questo è evidente che la struttura delineata dall'atto costitutivo standard potrebbe implicare una deroga sostanziale rispetto a quanto disposto dall'art. 2475-bis, cpv., ove si statuisce che "gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società": altro è l'attribuzione di tale potere genericamente in capo "agli amministratori", con le problematiche che ciò comporta in materia di esercizio congiunto o disgiunto del potere di firma[68]; ed altro prevedere che tale potere riposi nell'organo (in questo caso) collegiale di amministrazione. Ci si può e deve dunque domandare quale sia la modalità da seguirsi nella pratica per individuare materialmente titolare o titolari di tale facoltà. Appunto il fatto che alla clausola 7 sia menzionato l'organopotrebbe lasciare desumere che esso debba essere considerato nel suo plenum. A ben vedere, la situazione che si produce, in questo caso per previsione legale, è similare a quella in cui lo statuto di una s.p.a. non abbia provveduto, a norma di quanto previsto dall'art. 2328, secondo comma, n. 9, all'indicazione di quali tra gli amministratori siano dotati del potere di firma. In presenza di un simile problema, come è stato recentemente ricordato[69], la dottrina ha individuato perlomeno cinque differenti e contrastanti soluzioni che si possono così riassumere: (i) firma disgiunta a favore di tutti gli amministratori; (ii) firma congiunta di tutti gli amministratori; (iii) firma congiunta della maggioranza degli amministratori; (iv) esercizio del potere di rappresentanza secondo il metodo collegiale; (v) nessuna attribuzione [...]


8. 4 Decisioni dei soci

Venendo infine al tema delle decisioni dei soci, l'applicabilità delle norme dettate per le s.r.l. "ordinarie" alla s.r.l.s. deve essere ancora verificata sulla base di quanto previsto, oltre che dal testo dell'art. 2463-bis, dall'atto costitutivostandard. Tale valutazione appare in verità non così piana come si potrebbeictu oculiritenere. In base a quanto disposto dall'art. 2479 è nella disponibilità dell'autonomia negoziale la scelta della forma decisionale da adottarsi da parte della società, lasciando tuttavia come opzione di defaultil sistema assembleare. L'atto costitutivo tipizzato della s.r.l.s., tuttavia, non prende posizione sul punto, lasciando solo alcuni indizi, peraltro non perfettamente univoci. In particolare, la clausola 8 prevede che "l'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione". Tale formulazione, se risolve il problema della presidenza dell'assemblea[89], tuttavia pare lasciare aperta la possibilità a decisioni dei soci in forma non assembleare. A ben vedere, ciò non è possibile come sistema didefault, mentre previsioni alternative potrebbero essere inserite nell'atto costitutivo concreto, ad esempio nel senso di autorizzare l'adozione di decisioni attraverso consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. È evidente che, essendo il ricorso a tali strumenti assolutamente opzionale, e per di più né "gratuito", né tanto meno di legittimità pacificamente riconosciuta, la menomazione che soffre il modello nel suo complesso è di impatto fortissimo proprio in ragione delle specificità proprie e dei soci che se ne avvalgono; e tuttavia la farragine che ne deriva si pone in linea con le già osservate incertezze relative al regime amministrativo e a quello della rappresentanza, determinando un modello societario il cui utilizzo resta agevole solo in linea teorica, ma non alla prova della gestione quotidiana delle problematiche legate alla vita dell'ente. In assenza di ogni ulteriore indicazione statutaria, dunque, il combinato disposto dei primi due commi dell'art. 2479 determina che l'assemblea ha competenza decisionale non già solamente sulle materie ad essa esplicitamente riservate ai sensi del quarto comma (modificazioni dell'atto costitutivo e decisione di [...]


9. c) Il capitale sociale massimo al di sotto di diecimila euro

Ulteriore peculiarità della s.r.l. semplificata rispetto al modello "ordinario" è il fatto che il capitale sociale debba necessariamente mantenersi al di sotto dei diecimila euro previsti dall'art. 2463, secondo comma, n. 4. La norma poteva essere dotata di significato e rilevanza all'epoca della sua introduzione; i diecimila euro ivi menzionati erano la somma necessaria per la costituzione di una s.r.l. "ordinaria" e la formulazione della regola tradiva il retropensiero del legislatore che, in presenza della disponibilità di tale somma, riteneva comunque preferibile il ricorso al modello "ordinario" rispetto a quello "semplificato"[95]. La possibilità accordata dall'art. 2463-bis era allora l'unica modalità a disposizione per accedere al beneficio dell'esercizio di una impresa con responsabilità limitata dei soci in assenza di un esborso iniziale teorico di almeno diecimila euro[96], e dunque allorquando si fosse deciso di aumentare il capitale sociale ad un importo superiore a diecimila euro, ciò avrebbe comportato l'abbandono del modello semplificato a favore di un accesso alla s.r.l. "ordinaria" che avrebbe consentito, tra l'altro, l'abbandono della formulazione vincolata dell'atto costitutivo/statuto. La situazione è tuttavia mutata in maniera decisiva. È oggi ben più che discutibile che i predetti diecimila euro costituiscano il capitale sociale minimo per la costituzione di una s.r.l. "ordinaria"[97], e la ricerca di un significato per il tetto di capitale previsto dall'art. 2463-bis per la s.r.l.s. non può prescindere dalla comprensione di cosa in effetti rappresentino i diecimila euro richiesti dall'art. 2463, secondo comma, numero 4. L'introduzione dei commi quarto e quinto all'art. 2463, infatti, consente di rinvenire il capitale minimo richiesto per la costituzione di una s.r.l. "ordinaria" nell'unità di euro. Tale affermazione è tuttavia veritiera a patto che il conferimento relativo sia effettuato integralmente all'atto della costituzione[98] e solo in denaro[99]. Ciò, in altri termini, significa che l'importo di diecimila euro rappresenta oggi piuttosto una semplice soglia di riferimento per l'applicazione di una (parzialmente) differente disciplina dei conferimenti dei soci[100] di s.r.l.; e ciò sia in riferimento ai conferimenti in denaro[101], sia per quelli diversi dal denaro e che risultano preclusi sino a quando la [...]


10. d) La limitazione soggettiva dei soci alle persone fisiche

Anche il poter essere soci di una s.r.l.s. le sole persone fisiche è retaggio della primissima formulazione della norma, che era "premiale" nei confronti degli infratrentacinquenni; evidentemente il requisito di età non poteva essere posseduto ragionevolmente da un soggetto differente dalla persona fisica, ma il mantenimento della limitazione anche successivamente alla caduta del requisito dell'età anagrafica è comunque sensato, perlomeno sotto il profilo sostanziale, salvo rilevare una curiosa situazione cui dà origine la combinazione delle norme oggi vigenti. La permanenza della limitazione alle persone fisiche in fase di costituzione della società si può giustificare con un ragionamento a contrariis: se l'ente ipotetico socio fondatore era dotato di sufficienti risorse per essere creato e mantenersi funzionante, è forse plausibile ritenere che esso non sarà in grado di provvedere al pagamento degli onorari notarili e dei diritti di segreteria? A ben vedere ciò proprio non pare. È pure vero che tale argomento rischia di ingenerare uno squilibrio concettuale per cui la persona fisica verserebbe sempre in condizioni di ristrettezza economica[111], mentre tale assunto non varrebbe mai per l'ente. Con un tentativo di maggiore equilibrio si potrebbe sostenere, invece, che la natura eccezionale della s.r.l. semplificata di cui già s'è fatta menzione nel paragrafo scorso consiglia di per sé la limitazione nel novero dei legittimati alla costituzione, e la scelta, in tale senso, per le persone fisiche può essere spiegato, da un lato, con un favorall'imprenditoria "di primo livello", che, quindi, non godeva già in precedenza del beneficio della limitazione patrimoniale; e, dall'altro e complementarmente, con l'entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, di Occamiana memoria e di cui vi sono numerose testimonianze nel diritto societario riformato[112]. Questo in fase di costituzione della società; ma il precetto in discorso sopravvive anche durante societate, vedendo così preclusi i trasferimenti delle quote a soggetti diversi dalle persone fisiche? Ancorché parte autorevole della dottrina[113] si esprima contro tale ipotesi, pare a chi scrive che la soluzione debba essere differente. È pure vero che l'abolizione del quarto comma dell'art. 2463-bis ha privato i fautori della teoria che nega la legittima [...]


11. e) La denominazione sociale specifica e la “riqualificazione” delle s.r.l. a capitale ridotto

Ultima peculiarità della s.r.l. semplificata è costituita dalla specifica denominazione che la contraddistingue, a norma di quanto previsto all'art. 2463-bis. Si deve anzi osservare come, nelle scarne disposizioni dettate dal legislatore nell'art. 2463-bis, la questione della denominazione sociale è citata ben due volte, al secondo comma, n. 2 e al quarto comma. È opportuno appena domandarsi il perché di un simile interesse del legislatore alla questione della denominazione sociale "differenziata". In verità la ragione può essere ancora una volta rinvenuta nel vorticoso succedersi delle norme: la denominazione sociale doveva evidentemente fungere da segnale incontrovertibile dell'essere la società a responsabilità limitata semplificata dotata di un capitale sociale inferiore al capitale minimo richiesto per la costituzione di una s.r.l. "ordinaria"; la medesima notazione poteva, peraltro, replicarsi allorché si discorresse di s.r.l. a capitale ridotto. Entrambe cessano tuttavia di avere un senso - ed il legislatore mostra di averne coscienza non prevedendo alcuna specifica denominazione in questo caso - con l'abbattimento del capitale sociale minimo per la s.r.l. da diecimila ad un euro. Il valore di stigma sociale[123], o perlomeno di spia di pericolo, che doveva promanare dalla denominazione ad hoc non può più essere univocamente ricollegato alla scarsa entità del capitale sociale. O, meglio, il collegamento al capitale può oggi essere nel senso di segnalare ai terzi il fatto che si tratta di società il cui capitale non potrà mai essere pari o superiore a diecimila euro[124]. Oltre a tale aspetto, la denominazione "dedicata", unitamente, ora, alla inderogabilità delle clausole presenti nell'atto costitutivo standardpuò consentire di avere ictu oculicoscienza della struttura organizzativa basica[125] della società, ben sapendo, tuttavia, che a parte la limitazione del capitale sociale al di sotto della soglia dei diecimila euro ogni altra soluzione organizzativa teorizzata ed adottata dal legislatore della s.r.l.s. e dal conseguente regolatore ministeriale potrebbe oggi essere replicata nella s.r.l. "ordinaria", i cui soci ben potrebbero adottare l'atto costitutivo tipizzato, così come limitare l'amministrazione a soli soci, e così via dicendo. Anche rispetto a questa lettura vi è tuttavia una [...]


12. Cenni ad esperienze straniere rispetto a taluni specifici aspetti delle s.r.l. a ridotta capitalizzazione, semplificate e non

Sia l'introduzione della s.r.l. semplificata che l'abbattimento della soglia di capitale minimo per la s.r.l. "ordinaria" da diecimila ad un singolo euro trovano precedenti in e, soprattutto, sono motivati da analoghe esperienze in Paesi certamente non estranei alla nostra tradizione giuridica. Ciò che differenzia in maniera sostanziale l'esperienza italiana da tutte le altre è l'inedito binomio di riforme, che francamente pare a chi scrive dettato più dal succedersi non meditato di norme via via affastellatesi ed infine bisognose di una seppur minima sistematizzazione più che da una cosciente visione programmatica da parte del legislatore. È d'altronde sufficiente ricordare nuovamente come lo strumento giuridico utilizzato per tutte le modificazioni e riforme avvenute, il decreto legge, non è certamente il più adatto a trasmettere l'idea di un percorso normativo connotato da snervante riflessione. Quello che può essere definito "il doppio binario italiano", in cui si vede la compresenza di un modello semplificato e dell'abbattimento del capitale minimo per il modello base, oltre che inedito è francamente anche fonte di perplessità. Nei Paesi, infatti, che hanno visto l'introduzione di una varianteo di un sottotipodella s.r.l. locale, caratterizzata dalla ridotta o ridottissima soglia minima di capitale sociale richiesto, ciò è stato fatto proprio in un'ottica di preservazione del modello "base" da spinte volte a sminuire il significato e la funzione del capitale sociale minimo[131]. E anche dove[132], pure assai di recente, l'introduzione della variante ha coinciso con la diminuzione del capitale minimo della società "base" di riferimento, quest'ultimo non è stato portato al livello "nummo uno". In questo senso il rischio, per le s.r.l.s. italiane, è di costituire oggi un sostanziale "doppione" rispetto allo stesso modello di base, con utilità relegata alla sia pure rilevante diminuzione dei costi di creazione della società, che viene poi "scontata" con facilmente pronosticabili inefficienze funzionali del modellostandard. A parte l'"incidente di percorso" del raddoppiamento delle fattispecie[133], la metodologia utilizzata dal legislatore per la formulazione delle norme in tema di s.r.l. semplificata e di s.r.l. "ordinaria" a ridotta capitalizzazione è stata dunque improntata alla verifica di alcune esperienze straniere di [...]


13. Considerazioni conclusive e proposte operative

È stato lucidamente ed autorevolmente osservato[148] come,durante societate, la s.r.l.s. non abbia particolarità che la differenzino, sotto il profilo organizzativo, dalla s.r.l. "ordinaria". Questo è certamente vero; si deve tuttavia ricordare sempre il ruolo della limitazione del capitale sociale al di sotto dei diecimila euro ed il fatto che i soci debbano necessariamente essere persone fisiche, che costituiscono in effetti i soli tratti distintivi della fattispecie. Il ruolo di un modello separato, distinto dal "tipo principale" della s.r.l. "ordinaria", e per di più dotato di una denominazione propria sembra, attesa la normativa oggi vigente, estremamente limitato. Altro, infatti, è il dotare l'ordinamento di un modello organizzativo distinto ed in certa misura complementare rispetto alla versione base del tipo sociale di riferimento, prevedendo eventualmente semplificazioni per il passaggio tra le due esperienze[149]; ed altro, invece, disporre di due soluzioni tendenzialmente identiche, in cui iltrade-off deve contemplare necessariamente il fatto che un modello di società non potrà mai disporre di un capitale superiore a 9.999,99 euro senza dovere operare una formale modificazione statutaria (se non altro al fine di rimuovere la parola "semplificata" dalla denominazione sociale), ovvero la possibilità di partecipazione accordata a persone giuridiche, oltre all'innegabilevulnus all'autonomia contrattuale delle parti derivante dalla obbligatoria adozione di uno statuto tipizzato. Nella sostanza, l'appetibilità principale della s.r.l.s., la sua possibilità di essere costituita con un capitale sociale inferiore ai diecimila euro, è venuta meno nel momento in cui di tale facoltà si è potuto valere chiunque fosse intenzionato a costituire una s.r.l. "ordinaria". A fronte di questi "costi" che le parti devono sopportare - e di cui la concreta declinazione dell'atto costitutivo tipizzato pare costituire il maggiore - si pongono i "benefici"; i quali, come anche di recente è stato rilevato[150], non sono che in minima parte[151] a carico dello Stato, ma ricadono massimamente sul notariato, cheope legis si trova privato della possibilità di esigere un onorario per la prestazione professionale del rogante. E, soprattutto, sono oggi di rilievo piuttosto scarso rispetto alle già ricordate criticità del modello s.r.l.s. Si [...]


NOTE