Il presente dibattito prende spunto dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, che si sono pronunciate sulla questione della validità del contratto quadro relativo ai servizi di investimento prodotto in giudizio e recante la sola sottoscrizione del cliente. Il dibattito coinvolge studiosi di diverse discipline.
The present debate takes cue from the recent ruling of the Joint Divisions of the Supreme Court of Cassation, which have addressed the issue of the validity of the investment services framework contract that has been produced in a civil trial and is signed by only one party - namely, by the client. Scholars from different disciplines participate in such debate.
KEYWORDS: Investment services framework contract - “Single signature” contract - Invalidity - Form of the contract
CONTENUTI CORRELATI: contratto quadro nella prestazione di servizi di investimento - contratto monofirma - Nullità - Forma del contratto
D.: Le decisioni della Corte di Cassazione sulla forma dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento[1] e dei servizi bancari[2] affrontano problemi di interpretazione di norme relative a specifici contratti (artt. 23 TUF e 117 TUB). Il che evoca il tema, oggi sempre più rilevante, del rapporto tra parte generale e discipline speciali dei singoli tipi contrattuali. Si potrebbe dire che il precedente orientamento, che richiedeva la sottoscrizione di entrambe le parti - e, nella specie, del rappresentante della banca[3] -, giunge a conclusioni diverse, in quanto dà maggiore rilevanza ai principi di parte generale rispetto alle peculiarità del caso regolato dalla norma specifica? Oppure la concezione del rapporto tra parte generale e norme specifiche è, nella specie, irrilevante? Dal punto di vista di una elaborazione teorica di tale rapporto, la vicenda del "monofirma" consente di trarre qualche rilevante insegnamento?
Mirone- La sentenza delle Sezioni Unite muove dal lodevole intento di esplorare le particolarità del settore finanziario sul piano degli interessi in gioco e delle risposte ordinamentali più congrue a tali assetti. Nonostante il terreno delle "nullità" sia forse uno dei meno adatti per esplorare l'applicazione di canoni elastici come quello della "proporzionalità", sono apprezzabili sia il tentativo della sentenza di evitare schematismi rigidi nell'applicazione delle tradizionali figure codicistiche, sia quello di predisporre degli argini (sia pure forse troppo "a monte") rispetto a talune forme di possibile esercizio "abusivo" dei diritti del cliente, come quello rappresentato dall'impugnazione selettiva delle (sole) operazioni finanziarie in perdita.
Tuttavia, le argomentazioni utilizzate dalla sentenza per ricostruire una figura di forma scritta radicalmente alternativa rispetto a quella codicistica - nella quale la sottoscrizione dell'intermediario viene surrogata dalla mera predisposizione del modulo contrattuale e quella del cliente riportata ad un mero consenso informato - risultano non del tutto convincenti, non tanto perché il legislatore non possa ricorrere a figure di tal genere (qualificabili come forma-procedimento e non come formaad substantiam), ma perché mancano a mio avviso sia nel TUB che nel TUF riferimenti testuali e [continua..]