Rivista Orizzonti del Diritto CommercialeISSN 2282-667X
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo pdf fascicolo


Contratto di rete e soggettività giuridica (di Antonio Serra)


Il lavoro riguarda le recenti modifiche apportate alla legge 9.4.2009, n. 33, che attribuiscono soggettività giuridica al contratto di rete iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione la rete ha eletto la propria sede. In tutti i casi si ritiene che il contratto di rete possa essere ricondotto alla categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo (e, secondo l'opinione prevalente, al contratto di consorzio con attività esterna).

This essay focuses on the recent modifications to the Italian Law n° 33/2009, regarding the "business network contracts". When registered on the Register of companies, business network contracts have legal personality and become entities different from their members and/or directors. The article discusses the legal nature of this new legal form of business organizations, and argues that it belongs to the class of "multilateral contracts", and, more specifically, in accordance with the majority opinion, to the category of "external consortiums", regulated by the Italian Civil Code.

Sommario/Summary:

1. La nozione di contratto di rete - 2. L’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese - 3. Iscrizione nel registro delle imprese e acquisto della soggettività giuridica - 4. Segue: modalità di iscrizione nel registro delle imprese - 5. Acquisto e perdita della soggettività giuridica - 6. Elementi essenziali del contratto di rete in funzione dell’acquisto della soggettività giuridica - 7. L’ordinamento patrimoniale gestionale della rete - 8. Considerazioni conclusive - NOTE


1. La nozione di contratto di rete

"Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnico o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa". E' questa la nozione di contratto di rete accolta - a conclusione (per ora) di un percorso legislativo tormentato quanto concentrato nel tempo - nell'art. 3, co 4 ter l. 9.4.2009, n. 33  e sue successive modificazioni [1]. A completamento della nozione qui richiamata, la norma precisa che il contratto "può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso". In linea di principio, peraltro, il contratto di rete "non è dotato di soggettività giuridica", salva l'ipotesi in cui - se è prevista la costituzione del fondo comune - la rete si iscriva nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilità la sua sede, perché - in tal caso - "la rete acquista soggettività giuridica" (art. 3, co. quaterl. n. 33/2009).


2. L’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese

A fronte della nozione ora riportata è agevole constatare che il contratto di rete - muovendo da un contenuto tipico e comune (rappresentato dallo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività nel mercato di ciascun aderente tramite l'obbligo di concorrere a realizzare il programma di rete) - si estrinseca in una pluralità di modelli che, nella forma più articolata, possono presentarsi forniti di soggettività giuridica e/o responsabilità limitata (al fondo patrimoniale costituito dai contraenti) [2]. Il contratto di rete (quale che sia il suo contenuto) è altresì soggetto a iscrizione nel registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun  partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori originari [3]. Per quanto riguarda la forma del contratto non è previsto alcun onere particolare.La redazione del contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata (od anche per atto firmato digitalmente a norma del d. l.vo 7.3.2005, n. 82) è, infatti, prescritta espressamente "ai fini degli adempimenti pubblicitari" (art. 3, co. 4 ter). Fermo quanto si dirà in seguito a proposito dell'acquisto della soggettività giuridica, l'imposizione ora detta della forma scritta - come da altri  già avvertito [4] - non "serve (…) a dare rilevanza giuridica, che altrimenti mancherebbe, a quei contratti di collaborazione interimprenditoriale che riproducano in totola funzione descritta dalla norma definitoria del contratto di rete". Ed invero non può dubitarsi della validità e della piena efficacia - sul piano obbligatorio - di accordi fra imprenditori diretti a consentire una crescita delle capacità di innovazione e dicompetività  degli stessi sul mercato attraverso l'esercizio di attività svolte in comune ovvero lo scambio di informazioni tecnologiche e commerciali od ancora l'attuazione di altre forme di cooperazione. La validità di simili accordi può essere infatti valutata esclusivamente in termini di meritevolezza dell'interesse perseguito, come si verifica per qualsiasi altro atto di autonomia privata [5]. L'iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese è, pertanto, necessariamente volta a [...]


3. Iscrizione nel registro delle imprese e acquisto della soggettività giuridica

Peraltro, l'adempimento degli oneri pubblicitari, per il quale sono richiesti i requisiti di forma e di contenuto ora ricordati non è condizione, di per sé, per l'acquisto della soggettività giuridica. Tale effetto è escluso espressamente dalla norma, laddove dispone che - ancor quando sia prevista l'istituzione dell'organo comune e del fondo patrimoniale - il contratto "non è dotato di soggettività giuridica". Per l'acquisto della soggettività è richiesto, infatti, l'adempimento di uno specifico onere pubblicitario, diverso da quello richiesto in via generale per tutti i contratti di rete, individuato nell'iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete stessa (art. 3, co. 4ter e art. 3, co 4 quaterl. n. 33/2009). La precisazione contenuta nella norma è particolarmente significativa, perché essa pone fine al dibattito circa la possibilità di ravvisare o meno nel contratto di rete un autonomo soggetto imprenditoriale (o un autonomo centro di imputazione) [6]. Gli ultimi interventi legislativi  in materia hanno, infatti, preso posizione sulla questione nel senso che - pur ribadendo la natura sostanzialmente contrattuale della fattispecie [7] - si sono pronunciati a favore della coesistenza del modello contrattuale con il modello - se così può dirsi - "entificato" (o a struttura organizzativa) rimettendo all'autonomia negoziale  dei contraenti la scelta fra l'uno e l'altro. Ciò perché - fermirestando la (possibile) identità di contenuto del contratto e l'onere di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese - l'acquisto della soggettività risulta, appunto, effetto dell'esercizio della facoltà, attribuita dalla legge ai contraenti, di assoggettare il contratto a una specifica forma di pubblicità (l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui ha sede la rete). La disciplina in esame fissa altresì le condizioni, alla cui sussistenza è subordinato l'esercizio dei tale facoltà, condizioni - in buona parte - comuni a quelle richieste anche per l'adempimento degli obblighi di pubblicità di qualsiasi altro contratto di rete, che riguardano la forma del contratto, le modalità di iscrizione e il contenuto del contratto.


4. Segue: modalità di iscrizione nel registro delle imprese

In punto di forma del contratto deve dirsi che valgono le prescrizioni generali, perché la redazione del contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o ancora per atto firmato digitalmente è richiesta - senza distinzioni - ai fini degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge, fra i quali sono compresi anche quelli necessari per l'acquisto della soggettività giuridica [8]. Sostanziali differenze sono invece riscontrabili per quanto riguarda le modalità di attuazione della pubblicità del contratto di rete quando gli aderenti intendano far acquisire alla rete la soggettività giuridica. Al riguardo è opportuno ricordare che, in via generale, per la pubblicità del contratto è richiesta l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso la quale è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere dalla data in cui è stata eseguita l'ultima  delle iscrizioni a carico delle originarie parti del contratto (i sottoscrittori originari, nella terminologia legislativa). Al contrario, e purchè sussistano le altre condizioni prescritte dalla norma (sulle quali si tornerà fra breve), la pubblicità del contratto al fine di acquistare la soggettività giuridica si effettua mediante iscrizione dell'atto "nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede" [della rete]; a seguito di tale iscrizione "la rete acquista soggettività giuridica" (art. 3,co 4 quater l. n. 33/2009). Di qui una prima implicazione di ordine applicativo, concernente il coordinamento fra la regola generale prevista per la pubblicità del contratto di rete in quanto tale, che - come detto -prevede l'iscrizione nel registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun aderente [alla rete], e la regola speciale e propria del contratto di rete destinata a fare acquisire la soggettività giuridica, per la quale l'iscrizione - a tale fine - si effettua esclusivamente nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui è stabilit la sede della rete. Il dato testuale, che risulta dalla lettura dell'art. 3, co 4 quater l.n. 33/2009, porta a ritenere che le due forme di pubblicità si pongano in termini alternativi. Ferma restando, infatti, la prescrizione generale per la quale il contratto di rete è soggetto [...]


5. Acquisto e perdita della soggettività giuridica

Alla luce della prescrizione generale, per la quale - a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese - il contratto di rete, ancor quando fornito dei requisiti di forma  e di struttura (fondo patrimoniale comune e organo comune), non acquista la soggettività giuridica a meno che i contraenti non esercitino - a tale fine - la facoltà, ad essi concessa, di utilizzare la forma di pubblicità in deroga (costituita dall'iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui è stabilita la sede della rete), si deve ritenere che l'acquisto della soggettività sia subordinato ad un'espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte degli imprenditori aderenti alla rete [10]. Questa conclusione trova conforto in un duplice ordine di ragioni. Il primo di carattere generale per il quale - ogni qual volta il verificarsi di un effetto è rimesso dalla legge alla volontà dell'interessato - è necessario un atto o un evento (sia esso una manifestazione di volontà o un fatto) idonei a produrre l'effetto stesso. Il secondo ordine di ragioni discende dal testo della norma che subordina la produzione dell'effetto (l'acquisto della soggettività giuridica) esclusivamente all'esercizio della facoltà di adottare una particolare forma di pubblicità (l'iscrizione nella sezione ordinaria) in luogo di un'altra, consentendosoltanto nel primo caso l'entificazione della rete  e la produzione dei conseguenti  effetti sia in termini di responsabilità (limitata al solo fondo patrimoniale comune) sia di agire dell'organo comune in rappresentanza della rete e non in rappresentanza dei singoli imprenditori partecipanti al contratto. L'individuazione delle modalità nelle quali può (e deve) estrinsecarsi l'opzione a favore della soggettività non può non essere rimessa ai principi della materia, nel senso che deve trattarsi di una modalità idonea a consentire l'iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del registro delle imprese e, come tale, rispettosa anche delle procedure e delle forme richieste per l'esecuzione della pubblicità [11]. Il fatto che l'acquisto della soggettività sia rimesso alla discrezionalità degli interessati lascia intendere che lo stesso possa verificarsi sia all'atto della stipulazione del contratto di rete sia in un momento successivo. L'acquisto [...]


6. Elementi essenziali del contratto di rete in funzione dell’acquisto della soggettività giuridica

Ai fini dell'iscrizione della rete nella sezione ordinaria e del conseguente acquisto della soggettività giuridica, la norma dispone che il contratto debba prevedere la costituzione del fondo comune (art. 3, co 4 quater, cit). Dal coordinamento di tale disposizione con le altre regole dettate, in via generale, per l'adempimento degli oneri di pubblicità richiesti per il contratto di rete discende, innanzi tutto, che deve essere prevista anche l'istituzione di un organo comune. In tal senso depone il fatto che la rete, quando acquista la soggettività giuridica, agisce tramite l'organo che ne ha la rappresentanza [art. 3. co. terlett. e)] [13]. Alla luce di quanto precede può tracciarsi un quadro, seppure estremamente sintetico, del contenuto del contratto di rete ai fini dell'iscrizione nella sezione ordinaria e dei relativi effetti. Per quanto riguarda il contenuto, il contratto (stipulato in funzione dell'acquisto della soggettività) deve indicare tutti gli elementi che sono richiesti ai fini della pubblicità di un (qualsiasi) contratto di rete, che preveda l'istituzione del fondo comune e dell'organo comune. Cercando di dare una prospettazione sistematica di tali elementi, con riferimento agli elementi propri dei contratti plurilaterali con comunione di scopo,può dirsi che il contratto di rete "soggettivizzata" deve contenere non solo i dati necessari per consentire l'individuazione degli aderenti (originari e successivi) alla rete e i dati della singola rete costituita (sua denominazione e sede) richiesti per l'acquisto della soggettività giuridica, ma anche tutte le altre clausole relative alla durata del contratto e all'adesione di nuove parti, nonché al suo scioglimento totale ovvero limitatamentead uno o più aderenti (nel caso in cui sia consentito l'esercizio del diritto di recesso). In punto la legge - a conferma della condivisa natura del contratto di rete - rinvia espressamente alla disciplina generale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, fermo restando che a tale rinvio deve attribuirsi portata generale, nel senso che lo stesso deve intendersi estensibile non solo ai profili richiamati nella norma in esame, ma anche a qualsiasi altro profilo del contratto non espressamente disciplinato dalle parti [14]. Accanto a queste indicazioni, destinate siaa consentire l'individuazione della rete e dei suoi aderenti sia a disciplinare lo [...]


7. L’ordinamento patrimoniale gestionale della rete

Per quanto riguarda l'ordinamento patrimoniale della rete (soggetto giuridico), il contratto fissa "la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo" [15]. La norma rimette all'autonomia negoziale ogni potere regolamentare in materia, anche se deve ritenersi che la relativa disciplina debba ispirarsi al principio di eguaglianza fra gli aderenti e alla conseguente parità di trattamento. Di qui la conclusione per cui ciascun aderente sarà tenuto a conferire quanto necessario per la realizzazione dello scopo comune in proporzione ai vantaggi a lui riservati nel programma di rete, che - in mancanza di previsioni espresse - devono presumersi uguali per ciascuno di essi. A proposito delle regole di funzionamento della rete, la legge impone di affidare l'esecuzione del contratto ad un organo comune, che agisce in rappresentanza della rete. Ferma tale prescrizione, che fissa il criterio esclusivo di imputazione dell'agire in capo alla rete, la legge consente che gli imprenditori aderenti possano, da un lato, riservarsi - in tutto o in parte - il potere di decidere su ogni materia e, dall'altro, fissare le regole per procedere alle modifiche del programma di rete quando ne sia consentita la modificabilità a maggioranza. Dalle sommarie indicazioni qui richiamate, è agevole desumere che la rete possa presentare - a seguito dell'esercizio dei poteri di autonomia negoziale rimessi agli imprenditori aderenti - una struttura organizzativa, ancorchè embrionale, articolata nell'organo comune e nella collettività  di imprenditori che hanno provveduto alla sua costituzione quando gli stessi si siano riservati di assumere direttamente, senza rimetterle alla competenza dell'organo unico, tutte (o in parte)le decisioni sulle materie di interesse comune [16]. Il profilo presenta una sua rilevanza pratica, quando si tratti di stabilire le fonti, alle quali fare riferimento nel caso in cui manchino ovvero risultino inadeguate le previsioni negoziali che devono garantire il corretto funzionamento della rete-soggetto. In punto si deve sottolineare che la realizzazione dello scopo comune di innovazione e di crescita degli imprenditori aderenti alla rete - nonostante l'attribuzione della soggettività - continua ad essere affidata all'attività di [...]


8. Considerazioni conclusive

In ordine agli effetti dell'iscrizione, non pare possibile negare che essa produca la nascita della rete come soggetto e, quindi - sotto il profilo giuridico formale - la nascita di un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici distinto dai singoli imprenditori aderenti [19]. A norma dell'art. 3 co. ter, lett. e), infatti, la rete - oltre ad avere una propria individualità e sede - acquista diritti e assume obbligazioni tramite l'organo che ne ha la rappresentanza e risponde con il proprio patrimonio (il fondo comune) degli atti compiuti in esecuzione del programma di rete e per il perseguimento dello scopo comune [20]. A proposito dell'attribuzione alla rete della soggettività (e non della personalità giuridica), sono stati sottolineati, da una lato, l'anomalia legislativa di tale terminologia e, dall'altro, "l'inedito legislativo" di una pubblicità costitutiva, che "nelle modalità e negli effetti risulta a discrezione dell'iscrivente [21]. Al di là di tali condivisibili rilievi, resta il fatto che la stessa figura negoziale (il contratto di rete con attività esterna dotato di fondo patrimoniale e di organo comune) può divenire autonomo centro di imputazione di effetti giuridici soltanto per espressa scelta degli interessati, con la conseguenza per cui l'interprete - allo stato - non può fare altro se non prendere atto di tale ambiguità. Nonostante le assonanze terminoligiche non pare invece che siano riproponibili - rispetto alle reti dotate o meno di "soggettività giuridica" - le pregresse (e per più versi ormai superate) prese di posizione della dottrina in ordine alla distinzione fra "soggettività" e "personalità giuridica", quando assunta quale criterio discretivo fra società di capitali (persone giuridiche) e società di persone [soggetti non aventi per legge (v. ad es. artt. 19 e 145 c.p.c.) personalità giuridica]. In materia societaria è ormai pacifico che il termine soggettività sia sinonimo - per le società di capitale come per le società di persone - di capacità , attribuita dall'ordinamento giuridico, di essere titolare di diritti e di obbligazioni (cui corrisponde un più o meno incisivo grado di autonomia patrimoniale) e, pertanto, centro di imputazione dell'azione sociale e della relativa responsabilità [22]. Il che non significa dire che i [...]


NOTE