Il lavoro trae spunto dall'esercizio dei diritti di controllo da parte di alcuni soci di una cooperativa il cui statuto rinvia alla disciplina della s.r.l.
Ciò induce ad approfondire i problemi posti dalla mancanza, nella cooperativa in questione, dei requisiti ai quali la legge subordina l'applicazione della disciplina della s.r.l.; nonché quelli relativi all'ampiezza dei diritti di controllo dei soci di s.r.l. e infine - soggiacendo la cooperativa in questione alla disciplina prevista per le banche di credito cooperativo - al rapporto fra tali diritti e il segreto bancario.
This article examines the provisions granting control and inspection rights to cooperatives' shareholders. The provisions are inserted in the articles of the Italian Civil Code devoted to closely-held corporations (s.r.l.) but they might be applied to a cooperative via by-laws.
A major governance problem arises when application via by-laws seems to be prevented by the lack of prerequisites required by the law. Further problems are examined, including the extent of the control rights and the connection between control rights and banking secrecy.
KEYWORDS: Mutual Credit Guarantee Consortia - Limited Liability Cooperative Company - Shareholder Inspection Rights - Banking Secret
CONTENUTI CORRELATI: diritti di controllo dei soci - segreto bancario - consorzi fidi - Società Cooperativa
1. Premessa - 2. Art. 2519, 2° co., c.c., opzione statutaria per la disciplina della s.r.l. e mancanza dei requisiti necessari - 3. I diritti di controllo dei soci secondo l’art. 2476, 2° co., c.c. - 4. Conclusioni - NOTE
In un Consorzio fidi costituito in forma di società cooperativa a responsabilità limitata (d'ora in avanti denominato: Consorzio fidi XY o, per brevità, Consorzio) alcuni soci fanno esercizio dei diritti di controllo previsti dall'art. 2476, 2° co., c.c., richiedendo in particolare la consultazione di numerosi verbali del consiglio di amministrazione e, successivamente, la documentazione specifica (schede di valutazione, ecc.) relativa ad alcuni affidamenti. Il Consorzio fidi aderisce alle richieste concernenti i verbali (omettendo solo i passaggi concernenti la discussione nel merito di singole pratiche di finanziamento) ma non consente la consultazione della documentazione concernente dati economici, finanziari e personali che potrebbero essere coperti da doveri di riservatezza. Poiché almeno uno dei soci richiedenti insiste per la consultazione anche di tali documenti e dati, minacciando in caso contrario iniziative giudiziarie, mi si chiede un parere che definisca ammissibilità e contorni dell'esercizio dei diritti di controllo al fine di valutare se la richiesta di consultazione in oggetto debba essere soddisfatta o no.
Il Consorzio fidi XY, intermediario di garanzia istituito ai sensi dell'art. 13 d.l. 269/2003, è una società cooperativa (che dichiara di essere) regolata in via residuale dalle norme sulla s.r.l. (artt. 1 e 36 dello statuto). Ed è appunto su una norma contenuta nella disciplina della s.r.l. - l'art. 2476, 2° co., c.c. - che si fondano le richieste che hanno originato il presente parere. È dunque necessario affrontare preliminarmente il problema dell'applicabilità di tale norma. Ciò in quanto, com'è noto, l'art. 2519 c.c. prevede testualmente che "Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni" (1° co.); e che "L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro" (2° co.). Il regime legale di riferimento previsto nel codice civile per le società cooperative, insomma, è quello della società per azioni (art. 2519, 1° co., c.c.), mentre l'applicazione della disciplina delle s.r.l. richiede una scelta in tal senso nell'atto costitutivo; scelta che peraltro è consentita solamente alle cooperative che abbiano un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (art. 2519, 2° co.) [1]. Il Consorzio XY, viceversa, supera ampiamente entrambi i parametri indicati, e li superava anche nel momento in cui - con delibera del 2 ottobre 2008 - venne inserita nello statuto l'opzione per la disciplina della s.r.l.: dal bilancio al 31.12.2008, infatti, risulta che i soci erano 2.812 e l'attivo dello stato patrimoniale ammontava a 23.342.131 euro (importo poi rettificato in 27.166.616 euro per adeguamento ai nuovi IAS). L'opzione per le norme della s.r.l. è avvenuta, dunque, in assenza delle condizioni a tal fine richieste dalla legge; e si pone il problema di verificare quali conseguenze ciò comporti. 2.1. segue: la mancanza dei requisiti sopravvenuta. In proposito, in assenza di precedenti giurisprudenziali, devono innanzi tutto prendersi in considerazione le conclusioni raggiunte dalla dottrina in relazione al [...]
Se quanto precede è esatto, la richiesta che ha originato il presente parere - stante l'inapplicabilità dell'art. 2476 c.c. - deve ritenersi già in sé priva di fondamento giuridico. La non assoluta certezza della soluzione accolta (se non altro in ragione della mancanza di precedenti), tuttavia, induce a procedere nell'esame dell'art. 2476, 2° co., e delle questioni ad esso collegate, per l'eventualità che la norma dovesse essere ritenuta applicabile. 3.1. segue: la nozione di "soci che non partecipano all'amministrazione". Com'è noto, la norma in questione dispone che "I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione". Un primo punto di qualche rilievo potrebbe essere quello relativo alla nozione di "soci che non partecipano all'amministrazione", posto che i soci chiedono di consultare documenti relativi a un periodo in cui - a quanto mi viene riferito - essi avevano un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione del Consorzio. C'è dunque da chiedersi se la locuzione virgolettata includa anche quei soci che, pur non partecipando direttamente all'amministrazione, abbiano il diritto di nominare uno o più amministratori o siano comunque in qualche modo rappresentati all'interno dell'organo amministrativo. La risposta più corretta è quella affermativa. Se infatti la norma, com'è attendibile, intende "attribuire un potere informativo a chi sia anche formalmente estraneo alla gestione" [10], e in quanto tale non abbia accesso diretto alla documentazione sociale, deve ritenersi che siano titolari dei diritti individuali di controllo tutti i soci che non rivestono la carica di amministratore (carica che, è ormai generalmente ammesso, può essere assunta anche da una persona giuridica), anche nel caso in cui abbiano nominato o concorso a nominare uno o più amministratori o comunque vi sia un loro rappresentante nell'organo di amministrazione [11]. Nel caso di specie - può aggiungersi - il socio che insiste nella richiesta ex art. 2476 nel momento in cui l'ha effettuata non aveva (così come attualmente non ha) alcun proprio rappresentante [...]
Riassumo qui di seguito le conclusioni via via raggiunte: a) per quanto detto nei §§ 2.1, 2.2 e 2.3: - è attendibile che la clausola statutaria di rinvio alle norme sulla s.r.l. sia priva di effetto, pur essendo certamente opportuno rimuoverla quanto prima dallo statuto con apposita delibera modificativa; - nonostante l'inserimento di quella clausola, il Consorzio fidi XY è (ed è sempre stato) soggetto alla disciplina dell'art. 2545-bisc.c. e non a quella dell'art. 2476, 2° co., c.c.; - conseguentemente, la richiesta oggetto del presente parere è per ciò solo priva di fondamento; b) in ogni caso, per quanto detto nei §§ 3.2. e 3.3: - le informazioni contenenti dati economici, finanziari e personali dei soci debbono ritenersi coperte dal segreto bancario, né sussistono ragioni che giustifichino una deroga.